Impugnazione del matrimonio annullabile

matrimonio

Innanzitutto è bene richiamare il disposto dell’art.102 c.c. in tema di opposizione all’istituto del matrimonio, e nello specifico definisce:

Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102.
Persone che possono fare opposizione.

“I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione”.

Nullità del matrimonio.

Il matrimonio è valido se sono state osservate tutte le norme imposte dalla legge, altrimenti può essere irregolare, inesistente, annullabile; nello specifico il matrimonio irregolare è ugualmente valido, ma la mancanza di un requisito, quale la pubblicazione o l’inosservanza da parte della donna del divieto temporaneo di nuove nozze (art. 140) importa sanzioni per gli inadempienti. Quando manca il consenso degli sposi, oppure questi abbiano lo stesso sesso, oppure non vi è stata la celebrazione solenne o non è stata fatta la registrazione dell’atto, il matrimonio si definisce inesistente. È invece annullabile il matrimonio contratto in violazione degli impedimenti, per incapacità mentale, per violenza, per errore, per simulazione.

Il codice civile non fa distinzione fra cause di nullità e cause d’annullabilità.

Violazione di impedimenti.

Di seguito le ipotesi di violazione degli impedimenti ex lege:

Art. 117 c.c. Matrimonio contratto con violazione degli articoli: 84 sul minore età, 86 sulla libertà di stato, 87 sulla parentela e 88 sul condannato per delitto.

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato quindi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell’art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori, dal pubblico ministero.

La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età.

La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato un concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente, non può essere impugnato finchè dura l’assenza (nuovo matrimonio dopo sentenza di morte presunta).

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall’art. 68 (nullità del nuovo matrimonio qualora la persona di cui fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza in vita).

Ulteriori casi di impugnativa nell’istituto del matrimonio.

Interdizione è definita dall’art. 119 c.c.: il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la sentenza è stata pronunciata posteriormente, ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnata, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

Vizio di mente. Art. 120 c.c. Incapacità di intendere e di volere. – Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Violenza. Art. 122. c.c. – Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità da cause esterne allo sposo. Nello specifico, si intende per violenza quella di natura morale, rappresentata da una costrizione psicologica fatta allo sposo o alla sposa al fine di estorcere il consenso alle nozze (minaccia, intimidazione, ricatto). Per timore di eccezionale gravità, come causa di nullità matrimoniale diversa dalla minaccia, rappresenta invece un’espressione nuova, di non facile interpretazione. Può trattarsi del timore di dispiacere i genitori, oppure il partner, già incline alla depressione nervosa, con possibilità di un tentativo di suicidio.

Errore. Art. 122 c.c., 1° cpv e ss. – Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di un errore sull’identità di una persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. Approfondendo il concetto di errore si possono inquadrare differenti fattispecie:

a) l’errore sull’identità della persona è da ritenersi oggi eccezionale.

b) l’errore sulle qualità personali del coniuge riguarda invece le caratteristiche della persona; per evitare tentativi di annullamento ingiustificati la legge richiede che l’errore sia essenziale e riguardi un elenco tassativo delle circostanze su cui deve cadere l’errore medesimo.

L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenuto presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciuto e purchè l’errore riguardi:

1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.