Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

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L’articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

Sia la persona fisica che giuridica è obbligata al pagamento dell’imposta di bollo ed è tenuta a corrisponderla sui documenti informatici. L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

Per le fatture elettroniche emesse senza applicazione dell’IVA e con un importo superiore a €.77,47, l’imposta è dovuta nella misura di €.2,00 ed è necessario riportare in fattura la precisa annotazione di assolvimento della marca da bollo ai sensi del d.m. 17 giugno 2014. 

Periodicamente, l’importo totale dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche, presenti nel portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, deve essere versato dal contribuente mediante il modello F24.

Con il provvedimento n.34958 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021 ha esposto le regole su: 

  • modalità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che elabora per ogni trimestre le fatture elettroniche trasmesse tramite Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • modalità telematiche per la messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati relativi all’imposta da parte di tutti i soggetti in carico, come ad esempio al cedente o al prestatore, e anche per l’invio delle comunicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria per i casi di ritardo, omissione o insufficiente versamento dell’imposta.

All’interno del portale che Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai soggetti interessati, più precisamente nell’area “Fatture e Corrispettivi”, si trovano due elenchi:

  • elenco A (non modificabile): contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo e inviate tramite SdI;
  • elenco B (modificabile): contiene gli estremi delle fatture emesse e inviate tramite SdI dal 1° gennaio 2021, con i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.

Gli elenchi sono disponibili ai soggetti interessati entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre.

Nel caso in cui il cedente o il prestatore ritiene che nell’elenco B, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta, può notificare l’informazione spuntando gli estremi delle fatture d’interesse nell’elenco.

In aggiunta, si ha la possibilità di integrare nell’elenco B i riferimenti delle fatture elettroniche per le quali risulta dovuta l’imposta.

Le modifiche possono essere apportate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Una volta verificato le fatture emesse, si può procedere al versamento dovuto tramite:

  • funzionalità di addebito in conto corrente attraverso il portale Agenzia delle Entrate nell’area “Fatture e Corrispettivi”;
  • modalità telematica con il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il suo portale, permette di versare le sanzioni e gli interessi da ravvedimento, pagando oltre la scadenza stabilita.

Le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni inoltrate in caso di ritardo, omissione o insufficiente versamento dell’imposta sulle fatture da parte del cedente o prestatore, il contribuente riceverà comunicazione al suo domicilio digitale registrato oppure tramite un intermediario ed entro 30 giorni dal ricevimento, il ricevente può fornire i chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.

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