Il trust e la sua imposizione fiscale

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La tassazione diretta e indiretta del trust

L’importanza di intraprendere una disamina sui profili fiscali del Trust deriva dalla progressiva diffusione che si è avuta di questo istituto, nato nei paesi di Common Law, diffuso a macchia d’olio anche nei sistemi di Civil Law. Di questi non tutti hanno al loro interno una normativa precisa e definita, e come spesso accade, dove ci sono lacune normative ci sono problemi e dubbi su come regolare le situazioni incerte che si vanno a creare.

Proprio per il fatto che questo istituto sia uno strumento molto versatile e particolarmente flessibile, usato per segregare e gestire in maniera efficiente i propri patrimoni, il Trust ha portato non poche lacune circa la disciplina degli effetti fiscali dello stesso, dovute appunto alla mancanza di un’organica legge da richiamare all’insorgere delle controversie.

Tuttavia, l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007), ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario nazionale alcune disposizioni in materia di trust.

In particolare, il comma 74 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2007, modificando l’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Più precisamente, distinguendo a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il trust è assimilato:

  • agli enti commerciali residenti (art. 73 comma 1 lett. b) del TUIR), se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • agli enti non commerciali residenti (art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR), se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • agli enti non residenti, se ha residenza fiscale all’estero.

Tassazione diretta

Ai fini della tassazione diretta, vengono individuate due principali tipologie di trust:

  1. trust trasparenti: trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari, che ex art. 73 comma 2 del TUIR prevede che “nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”;
  2. trust opachi: trust senza beneficiari di reddito individuate, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo. Il metodo di calcolo del reddito dipenderà dall’applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente);
  3. trust misto: è l’unione tra trust trasparente e opaco, e avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l’altra verrà imputata ai beneficiari.

Tassazione indiretta

Per quanto riguarda la tassazione indiretta, a differenza di quella diretta, non colpisce una manifestazione immediata della ricchezza del contribuente, poiché va a colpire la ricchezza che si manifesta attraverso il compimento di un atto giuridico.

A seconda del tributo, la capacità contributiva del contribuente trova espressione in diversi modi:

  • imposta di registro, per esempio, la capacità contributiva si realizza nel momento il cui lo stesso contribuente vada a formare un atto soggetto, appunto a registrazione.
  • imposta ipotecaria si manifesta nel momento della trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione dell’atto nei relativi pubblici registri immobiliari.
  • imposta di successione trova espressione nell’apertura della delazione ereditaria, con oggetto un trasferimento di beni, e nella vera e propria successione del beneficiario nella posizione giuridica che era propria del de cuius.
  • imposta di donazione, nel caso del trasferimento di ricchezza da un soggetto all’altro a titolo gratuito.

Tuttavia, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 ha fornito alcuni chiarimenti circa la fiscalità indiretta dei trust. Al fine di individuare il momento impositivo in cui il trust debba scontare le varie imposte indirette, la stessa circolare ha fornito una struttura giuridica che individui, appunto, i presupposti impositivi per l’applicazione delle su dette imposte. In particolare, bisogna prendere in considerazione:

  • l’atto istitutivo;
  • l’atto dispositivo;
  • eventuali operazioni compiute durante la vita del trust;
  • il trasferimento dei beni ai beneficiari.

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