Il sovraindebitamento famigliare

Competenza nel caso di residenze differenti

A seguito della riforma di dicembre 2020, la Legge 3/12 di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha introdotto la possibilità di presentare una sola domanda di accesso alla procedura:

  1. al nucleo famigliare convivente;
  2. ai famigliari non conviventi;
  3. alle unioni civili;
  4. ai conviventi di fatto.

Capita molto spesso che vi siano famigliari, non conviventi, che abbiano rilasciato garanzie a favore dei propri famigliari.

Ci si domanda, quindi, può il garante accedere alla procedura di sovraindebitamento?

La risposta è si! Ci sono, però, delle condizioni, vale a dire:

  1. il sovraindebitamento deve avere origine comune;
  2. il famigliare dev’essere uno dei seguenti: 
  • coniuge,
  • parente entro il IV grado;
  • affine entro il II grado;
  • parte dell’unione civile;
  • parte del convivente di fatto.

Bisognerà, quindi, oltre al grado di “parentela” anche se la causa del debito abbia medesima origine.

Ulteriore elemento che spesso si affronta nelle procedure famigliari è quello di capire e decidere avanti a quale organo giudiziale presentare la domanda o continuare il procedimento. Infatti, spesso accade che due famigliari, non conviventi e sotto circoscrizioni differenti, presentino la domanda di sovraindebitamento davanti a due OCC territorialmente diversi e quindi, Tribunali diversi.

L’art.7 bis della Legge 3/12 statuisce che, in caso di diversa competenza territoriale, competente è il Giudice adito per primo.

Per esempio, nel caso in cui il primo debitore presenti della domanda di sovraindebitamento davanti all’OCC di Lecco ed il suo famigliare la presenti, successivamente, avanti all’OCC di Monza, il Giudice competente sarà quello di Lecco.

Bisogna, inoltre, tener presente che la peculiarità della procedura famigliare è caratterizzata anche da un ulteriore aspetto cioè, le masse attive (patrimonio, redditi) e passive (debiti) dei famigliari, vengono tenute e considerate distinte.

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