La soluzione c’è: la Legge n.3/12 consente l’esdebitazione anche ai ristoratori
Secondo il report Istat del 14/12/20 “Una quota significativa di imprese attualmente non operative si riscontra anche nel settore della ristorazione (circa 30 mila imprese di cui 5 mila non prevedono di riprendere”.
Purtroppo, anche nel 2021, la situazione nel campo della ristorazione non migliora, nonostante molti ristoranti cercano di reinventarsi (diventando ibridi o dando servizi di take away).
Il Governo ha voluto mettere a disposizione diversi fondi per quei ristoranti che vogliono e potrebbero continuare la propria attività d’impresa. Tuttavia, vi sono molti ristoratori che, a causa delle diverse chiusure imposte per il Covid-19, si trovano in una situazione di sovraindebitamento e non sono più in grado di proseguire la propria attività – oppure vogliono proseguirla ma cancellare i debiti contratti – per gli ingenti debiti sorti nei confronti dell’Erario o contratti con le banche.
Per fronteggiare a questa situazione di crisi, il legislatore ha introdotto – ormai da diversi anni – la Legge n.3/12 di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La Legge permette agli imprenditori – che non hanno i requisiti di fallibilità – di poter accedere a due delle tre procedure che disciplina:
- L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- La Liquidazione del Patrimonio.
Con l’accordo l’imprenditore potrà cercare di trovare, appunto, un accordo con i creditori al fine di soddisfare il loro credito, nella miglior soddisfacimento possibile.
Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, e’ necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.
Con la Liquidazione, invece, il debitore metterà a disposizione tutto il suo patrimonio – tranne i beni impignorabili – al fine di soddisfare i propri creditori.
Il residuo credito non soddisfatto, non dovrà più essere versato e, in seguito ad un periodo di sorveglianza – di minimo quattro anni – il debitore verrà esdebitato.
Ovviamente, per poter accedere alla procedura, la Legge n.3/12 richiede diversi presupposti di ammissibilità:
La proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
- e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle indicate dalla Legge n.3/12;
- ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
(d-bis) ha gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte
(d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
(d-quater) limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Si dà evidenza ad una delle sentenze del Tribunale di Milano del 22/4/2020, da cui potrà derivare l’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti ad un ristoratore.
Il debitore aveva i requisiti per poter presentare la Liquidazione del patrimonio. Precisamente, il ristoratore aveva sia debiti con le Banche che con l’Erario per un totale di €.841.000,00 e proponeva di soddisfare il debito offrendo la somma complessiva di €.30.000,00 derivante dal versamento di parte del proprio stipendio mensile; il tutto per la durata di quattro anni.
Il Giudice ha emesso il decreto per aprire la procedura di Liquidazione del Patrimonio.
- Infine, si fa presente che per poter beneficiare dell’esdebitazione, la Legge sul sovraindebitamento, richiede determinate condizioni al debitore:abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;
- abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
L’esdebitazione è esclusa:
- quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.