Il settore ristorazione sempre più colpito dalla crisi d’impresa

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La soluzione c’è: la Legge n.3/12 consente l’esdebitazione anche ai ristoratori

Secondo il report Istat del 14/12/20 “Una quota significativa di imprese attualmente non operative si riscontra anche nel settore della ristorazione (circa 30 mila imprese di cui 5 mila non prevedono di riprendere”.

Purtroppo, anche nel 2021, la situazione nel campo della ristorazione non migliora, nonostante molti ristoranti cercano di reinventarsi (diventando ibridi o dando servizi di take away).

Il Governo ha voluto mettere a disposizione diversi fondi per quei ristoranti che vogliono e potrebbero continuare la propria attività d’impresa. Tuttavia, vi sono molti ristoratori che, a causa delle diverse chiusure imposte per il Covid-19, si trovano in una situazione di sovraindebitamento e non sono più in grado di proseguire la propria attività – oppure vogliono proseguirla ma cancellare i debiti contratti – per gli ingenti debiti sorti nei confronti dell’Erario o contratti con le banche.

Per fronteggiare a questa situazione di crisi, il legislatore ha introdotto – ormai da diversi anni – la Legge n.3/12 di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La Legge permette agli imprenditori – che non hanno i requisiti di fallibilità – di poter accedere a due delle tre procedure che disciplina:

  • L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • La Liquidazione del Patrimonio.

Con l’accordo l’imprenditore potrà cercare di trovare, appunto, un accordo con i creditori al fine di soddisfare il loro credito, nella miglior soddisfacimento possibile.

Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, e’ necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Con la Liquidazione, invece, il debitore metterà a disposizione tutto il suo patrimonio – tranne i beni impignorabili – al fine di soddisfare i propri creditori.

Il residuo credito non soddisfatto, non dovrà più essere versato e, in seguito ad un periodo di sorveglianza – di minimo quattro anni – il debitore verrà esdebitato.

Ovviamente, per poter accedere alla procedura, la Legge n.3/12 richiede diversi presupposti di ammissibilità:

La proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

  1. e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle indicate dalla Legge n.3/12;
  2. ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
  3. ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
  4. ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
    (d-bis) ha gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte
    (d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
    (d-quater) limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Si dà evidenza ad una delle sentenze del Tribunale di Milano del 22/4/2020, da cui potrà derivare l’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti ad un ristoratore.

Il debitore aveva i requisiti per poter presentare la Liquidazione del patrimonio. Precisamente, il ristoratore aveva sia debiti con le Banche che con l’Erario per un totale di €.841.000,00 e proponeva di soddisfare il debito offrendo la somma complessiva di €.30.000,00 derivante dal versamento di parte del proprio stipendio mensile; il tutto per la durata di quattro anni.

Il Giudice ha emesso il decreto per aprire la procedura di Liquidazione del Patrimonio.

  1. Infine, si fa presente che per poter beneficiare dell’esdebitazione, la Legge sul sovraindebitamento, richiede determinate condizioni al debitore:abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
  4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;
  5. abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  6. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 

L’esdebitazione è esclusa:

  1. quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
  2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.  

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