Il ruolo dell’occ nel sovraindebitamento: un soggetto terzo ed imparziale

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Secondo l’art.7 comma 1 della l.3/12,“il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (…)”.

da una prima lettura della legge, si potrebbe pensare che l’attività di predisposizione della proposta di accordo/piano sia demandata al debitore con l’assistenza dell’occ.

tuttavia, l’occ ha un ruolo superiore, istituzionale e quindi deve considerare sia la situazione del debitore che quella dei creditori, in maniera imparziale ed equidistante, perseguendo l’obiettivo per il quale viene nominato dal giudice, vale a dire la “composizione della crisi”.

pertanto, l’attività di predisposizione della proposta deve essere necessariamente demandata al debitore con l’assistenza dei suoi consulenti professionisti.

l’occ non ha l’obbligo di predisporre la proposta ed non è neanche opportuno che la predisponga per i seguenti motivi:

a) solo il sovraindebitato può e deve prendere alcune decisioni: a titolo esemplificativo, se il sovraindebitato è un mero consumatore, in teoria potrebbe scegliere a quale delle tre procedure accedere. potrebbe essere quindi una questione di opportunità (ad esempio in relazione alla meritevolezza o alla modalità di liquidazione dei beni). queste scelte possono essere prese solo dal sovraindebitato, in quanto la proposta deve rappresentare unicamente la sua volontà e non quella dell’occ;

b) la legge 3/12 non dispone che vi sia un obbligo esplicito per l’occ di predisporre il piano/accordo.

l’occ svolge un ruolo di assistenza e supporto a favore di tutti i soggetti coinvolti, svolgendo qualsiasi attività utile e necessaria per il raggiungimento del suo obbiettivo, quale la “composizione della crisi”.

l’elaborazione e la relazione della proposta dovranno necessariamente sorgere dai diversi confronti tra il debitore, i suoi consulenti e l’organismo, in quanto la mancata condivisione potrebbe far venir meno l’attestazione di fattibilità dell’occ.

per questa procedura, quindi, si ritiene fortemente consigliabile farsi assistere da professionisti esperti al fine di valutare se la procedura di sovraindebitamento sia la strada corretta da percorrere.

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