Il ruolo dell’attestatore nel concordato preventivo

Il ricorso presentato dal debitore che chiede l’ammissione al concordato preventivo ex art. 161 l.f. deve essere accompagnato da un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Tale piano e la documentazione allegata al piano dovranno essere analizzati da un professionista esperto designato dal debitore, il quale dovrà altresì attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali ivi contenuti e ai sensi dell’art. 186 bis l.f. qualora il piano preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa, la cessione dell’azienda in esercizio o il conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, il professionista dovrà attestare anche che la prosecuzione dell’attività dell’impresa è funzionale al ché i creditori vengano soddisfatti in modo migliore.

Requisiti per assumere l’incarico di attestatore 

I requisiti che deve possedere un professionista per poter assumere l’incarico di attestatore sono delineati dall’art. 67 l.f., il quale al terzo comma lett. d) dispone che il professionista che dovrà attestate la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali deve essere indipendente, nonché iscritto nel registro dei revisori legali e deve possedere i requisiti previsti dall’art. 28 lettere a) e b), ovvero:

  • Lettera a) essere avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti.
  • Lettera b) studi professionali associati o società fra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lett. a).

L’indipendenza viene rispettata qualora il professionista “non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo…”.

Esistono delle analogie tra il professionista attestatore e il revisore legale, ed in merito alle caratteristiche di indipendenza, si potrà far riferimento all’art. 10, secondo comma del d.lgs. n. 39/2010, nella parte in cui si esplica che l’esecuzione della revisione è vietata se tra la società e il revisore legale qualora “sussistono relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipedenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa”.

Resposabilità dell’attestatore

L’art. 236 bis l.f. prevede che “il professionista che nelle relazioni o attestazioni espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro; se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata e se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.” Il legislatore ha voluto porre una “mano pesante” nel delineare le responsabilità in capo all’attestatore e queste spaventano non poco i professionisti intenzionati ad assumere tale incarico.

La responsabilità dell’attestatore, oltre ad essere penale, può anche essere civile e può avere natura contrattuale o extracontrattuale.

Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale nei principi di attestazione, si offre al professionista la possibilità di indicare nella lettera di incarico delle possibili limitazioni alla responsabilità dell’attestatore nel momento in cui siano omessi degli elementi importanti da parte del debitore o quando ci sia mancata collaborazione da parte di quest’ultimo.

A conclusione della breve panoramica sin qui esposta si può certamente affermare che l’attestatore prima di accettare l’incarico dovrà ben valutare i rischi che comporta l’attività che andrà a svolgere.

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