Il procedimento di divorzio

Il procedimento di divorzio

Premessa

Con l’introduzione della L.55/2015 viene concessa la possibilità ai coniugi di formulare domanda di divorzio 12 mesi dopo la separazione legale e 6 mesi dopo la separazione consensuale a condizione che la separazione sia stata ininterrotta.

Alcune delle altre cause per richiedere il divorzio sono: condanna penale di particolare gravità, condanna penale per reati in danno di un coniuge o figlio, assoluzione da uno dei reati predetti per vizio totale della mente, mancata consumazione del matrimonio, annullamento del matrimonio o divorzio ottenuto dal coniuge straniero all’estero, sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei due coniugi (ora automatica instaurazione di unione civile tra persone dello stesso sesso).

Procedimento 

La domanda di divorzio va presentata con ricorso da uno o entrambi i coniugi.

Le parti verranno convocate in udienza per la comparizione personale e il tentativo di conciliazione.

Il Tribunale, in camera di consiglio, dovrà verificare che le condizioni stabilite dai coniugi (in caso quindi di divorzio congiunto) non siano contrarie all’interesse dei figli. Qualora non riscontri contrarietà pronuncerà il divorzio con sentenza. 

Nel caso in cui, invece, sia accertata una contrarietà rispetto all’interesse dei figli, il Tribunale emetterà i provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli e nominerà il giudice istruttore; quest’ultimo sarà l’organo deputato ad accertare la legalità delle condizioni pattuite, attraverso un giudizio ordinario.

Il procedimento si conclude con sentenza che sancisce lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Nella sentenza può essere previsto un assegno divorzile per il coniuge sfavorito nel caso in cui questi non abbia altri mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive (nuovo orientamento di Cassazione del 2017).

Nel 2018 le Sezioni Unite si sono espresse in tema di assegno divorzile sancendo che il criterio dell’autosufficienza non può da solo stare alla base del giudizio di fondatezza della domanda di assegno. Il giudizio di adeguatezza dei mezzi, in sostanza, deve essere rapportato non solo all’insufficienza oggettiva ma anche a quello che si è contribuito a realizzare nella famiglia. Il ruolo del singolo coniuge nella relazione matrimoniale costituisce un fattore importante, frutto di scelte comuni che si fondano sull’autodeterminazione e sull’autoresponsabilità, e che incidono sul profilo economico-patrimoniale post matrimoniale.

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio deve avvenire applicando un criterio composito, ossia valutando:

  • le rispettive condizioni economiche dei coniugi;
  • il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale;
  • la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto.

Anche il divorzio giudiziale si introduce con un ricorso da depositare in Tribunale e l’assistenza obbligatoria di un avvocato per parte.

Il processo si articola in due fasi:

  • fase presidenziale: che inizia con il deposito del ricorso fino alla prima udienza, anche detta udienza presidenziale, al termine della quale vengono adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti;
  • fase istruttoria: si svolge davanti al Giudice istruttore. Gli avvocati chiedono al Giudice l’ammissione delle prove e, al termine del loro esame, il Tribunale emette la sentenza di divorzio.

La sentenza di divorzio dovrà poi essere trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove veniva celebrato il matrimonio per l’annotazione nei registri.

Gli effetti 

Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze.

In seguito al divorzio, vengono meno anche i diritti e gli obblighi che derivano dal matrimonio. Vengono meno i diritti successori, il coniuge divorziato che non ha contratto un nuovo matrimonio, ha diritto a una percentuale dell’indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall’altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro. 

In caso di morte dell’ex coniuge sorge il diritto a percepire la pensione di reversibilità, se il rapporto pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.

Se esiste un nuovo coniuge del defunto, allora sarà il Tribunale ad attribuire all’ex coniuge una quota della pensione, calcolata principalmente (ma non come criterio esclusivo) tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni.

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