Il procedimento della fusione

fusione societaria

La fusione, disciplinata dagli art. 2501 a 2504 quater del c.c., è un’operazione con la quale due o più società si uniscono in una sola ed esistono due modalità:

  • fusione per unione: è la costituzione di una nuova società;
  • fusione per incorporazione: è l’assorbimento in una società di una o più altre. La fusione può essere effettuata fra società della stessa natura giuridica, definita fusione omogenea, oppure fra società diversa natura, definita fusione eterogenea.

Il procedimento di fusione si compone di diverse fasi:

  • fase preliminare: si stabiliscono i rapporti e i contratti fra gli organi amministrativi, producendo i documenti necessari per la procedura;
  • fase pubblicitaria: i documenti necessari vengono depositati presso la sede sociale;
  • fase deliberativa: l’assemblea dei soci decide di approvare il progetto di fusione in relazione alla documentazione prodotta;
  • fase delle opposizioni: i creditori sociali hanno la possibilità di esercitare il diritto di opposizione;
  • fase attuativa: definizione finale del programma di fusione.

Il procedimento può essere applicato mediante una procedura ordinaria dove richiede l’approvazione dei soci oppure mediante una procedura semplificata che si caratterizza dal fatto che non è richiesta l’approvazione dei soci e l’intera procedura è gestita dagli amministratori.

Fase preliminare

Gli organi amministrativi delle società in questione alla fusione redigono il progetto di fusione, la situazione patrimoniale, la relazione illustrativa e procedono con il deposito del progetto di fusione presso il Registro Imprese. Il deposito deve essere svolto almeno 30 giorni prima dell’assemblea fissata per l’approvazione dell’operazione di fusione.

Fase pubblicitaria

La fase pubblicitaria deve essere eseguita presso la sede delle società coinvolte alla fusione.

Il deposito della documentazione, regolamentato dall’art. 2501 sexies, deve avvenire durante i 30 giorni che precedono la decisione di fusione.

I documenti principali al deposito sono:

  • progetto di fusione;
  • relazione dell’Organo amministrativo, se obbligatoria;
  • relazione degli esperti, se obbligatoria;bilanci regolarmente approvati degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti con relazione dell’organo di controllo contabile;
  • situazioni patrimoniali delle società partecipanti.

Fase deliberativa

Ai sensi dell’art. 2502 c.c., la fusione deve essere approvata dai soci di ciascuna società partecipante attraverso l’approvazione del progetto redatto dagli Amministratori.

In sede di approvazione assembleare si ha la possibilità di modificare il progetto purché si tratti di variazioni “che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi” e la delibera può essere impugnata da amministratori, sindaci, soci assenti.

Nel caso di società di persone, la fusione è approvata dalla maggioranza dei soci secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.

Nel caso di s.r.l., s.p.a., e s.a.p.a., la fusione è deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

Una volta ottenuta l’approvazione, l’organo amministrativo di ogni società partecipante procede con il deposito della decisione di fusione presso la camera di commercio competente, allegando i seguenti documenti:

  • attestato di regolarità dei depositi;
  • garanzia del rispetto del divieto ex dell’art. 2504-ter;
  • dichiarazione di conformità del progetto di fusione approvato a quello depositato;
  • indicazione del nuovo Organo Amministrativo e di controllo nel caso di nuova costituzione;
  • attestazione che non è iniziata la distribuzione dell’attivo (per le società in liquidazione);
  • informativa su eventuali obbligazioni convertibili;
  • attribuzione del mandato agli amministratori per stipulare l’atto di fusione.

Fase delle opposizioni

Ai sensi dell’art. 2503 c.c., i creditori sociali anteriori all’iscrizione della delibera di fusione, hanno la facoltà di opporsi all’operazione entro 60 giorni dall’iscrizione in Registro Imprese.

Decorsi i 60 giorni dall’iscrizione della delibera e senza aver ricevuto opposizioni da terzi, gli organi amministrativi possono procedere con la stipula dell’atto di fusione presso il notaio.

Il termine dei 60 giorni può essere derogato se sussistono i seguenti requisiti:

  • consenso alla fusione da parte dei creditori;
  • integrale pagamento dei creditori non consenzienti;
  • deposito bancario a garanzia delle somme per i creditori non consenzienti;
  • relazione degli esperti è stata redatta, per tutte le società, dalla stessa società di revisione che attesta che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori sociali.

Fase attuativa

Il procedimento volge al termine con la redazione dell’atto di fusione, redatto per atto pubblico e con la sottoscrizione dagli amministratori delle società partecipanti.

L’atto di fusione deve essere depositato nei 30 giorni successivi della stipula presso il Registro delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti.

La fusione ha effetto quando la società beneficiaria o alla incorporante deposita per ultimo l’iscrizione rispetto alle società partecipanti, come previsto dall’art. 2504 c.c.

Ai sensi dell’art. 2504 bis 1 comma, la società beneficiaria o l’incorporante si sostituiscono alle società estinte nei rapporti contrattuali e processuali anteriori alla fusione. Le società fuse o incorporate si estinguono e i loro diritti e obblighi sono assunti dalla società risultante o incorporante dalla fusione.

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