Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (quali sono le sue caratteristiche e in cosa consiste

La Legge 3/12 contiene disposizioni in materia di usura, estorsione e di composizione della crisi da sovraindebitamento. La normativa dispone che un soggetto è sovraindebitato nel momento in cui si trovi in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

All’interno della stessa Legge troviamo 3 differenti procedimenti che disciplinano diverse categorie di sovraindebitati:

  • Accordo di composizione della crisi (art.10 e ss.) a cui può accedervi l’imprenditore non fallibile;
  • Piano del consumatore (art.12 bis e ss.) a cui può accedervi il consumatore, persona fisica, che non abbia debiti di natura imprenditoriale;
  • Liquidazione del patrimonio (art.14 ter e ss.) a cui può accedervi sia l’imprenditore non fallibile che il consumatore.

Cos’è il Piano del Consumatore?

Ciò che qui interessa è il piano del consumatore. Con tale procedura, il debitore che ha debiti di natura non imprenditoriale, può porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento.

Per ottenere tale risultato, il debitore deve presentare un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma, anche attraverso la cessione di crediti futuri.

Il piano deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori.

Come e a chi si presenta il Piano del Consumatore?

Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre il piano con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi o con un professionista facente funzione di OCC, depositandolo nel Tribunale di residenza del sovraindebitato.

Insieme alla proposta del Piano dovrà esservi allegata una relazione particolareggiata redatta dall’OCC che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria

Quando la proposta del Piano non è ammissibile e non potrà, quindi, essere presentata?

Il consumatore non potrà presentare il Piano se esistono le seguenti condizioni:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Cosa succede dopo il deposito del Piano davanti al Tribunale competente?

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dalla normativa e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza.

Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso il giudice omologa il piano, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento. Dalla data dell’omologazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.

Qual è l’effetto della procedura del Piano del consumatore?

L’effetto più rilevante e che deriva dalla procedura, è rappresentato dal fatto che il debitore potrà beneficiare dell’esdebitazione cioè della cancellazione di tutti i debiti anche di quelli residui e non soddisfatti dalla procedura.

Tuttavia, vi sono determinate condizioni a cui il debitore si deve attenere durante la procedura affinchè, in seguito, possa beneficiare dell’esdebitazione, vale a dire:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all’art. 14-undecies, un’attività’ produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Infine, l’esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni

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