Il GDPR e gli attestati di formazione ex datore di lavoro

Il diritto alla formazione come diritto fondamentale del lavoratore esercitabile mediante l’art 15 GDPR

Tra gli obblighi in capo al datore di lavora si inserisce anche quello di organizzare lo svolgimento della formazione professionale in favore dei propri dipendenti e collaboratori, al fine di mantenere alta la propria conoscenza e professionalità del proprio Team rispetto alla mansione e al settore in cui sono inseriti.

Il Datore di lavoro deve quindi essere in grado di definire il piano formativo dei propri lavoratori i quali ricevono, alla conclusione di ogni corso, un attestato di frequenza che dia la prova che effettivamente il proprio dipendente o collaboratore ha seguito con profitto il corso formativo.

La questione che richiama il Regolamento UE 679/2016 è se il garantire corsi di formazione, oltre a porsi come obbligo per il datore di lavoro, costituisca anche un diritto del lavoratore il quale può, a sua volta, esercitare nei confronti dell’ente erogatore del corso, il diritto di accesso ex art 15 GDPR per ottenere copia dell’attestato a lui intestato.

Sotto questo profilo, l’articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 Privacy è inequivocabile: «… 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento».

Ed invero, il 19 giugno 2000 il Garante Privacy ha ritenuto che l’ex dipendente abbia il diritto di ottenere l’attestato dei corsi frequentati, stabilendo che «anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro”.

La pronuncia si inserisce nella seguente fattispecie, che ha come punto di partenza la negazione rivolta ad un lavoratore  che non aveva ricevuto riscontro all’esercizio del diritto di accesso nei confronti della società in cui lavorava per poter verificare tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda, ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

In via generale, si ricorda al lettore che il diritto di accesso è disciplinato dall’art 15 del GDPR, a mente del quale, l’Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

  1. le finalità del trattamento;
  2. le categorie di dati personali in questione;
  3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  5. l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  6. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  7. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  8. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

Inoltre, negare ai lavoratori l’attestato contraddice il punto 8 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione di sicurezza dei lavoratori, il quale recita, in punto di crediti formativi, che “Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. ..La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente“.

Ed invero, proprio alla luce del fatto che gli attestati di frequenza possono contenere dati di natura personale, ben spetta al lavoratore poter esercitare il diritto di accesso, oggi disciplinato dall’art 15 sopra riportato per verificare la correttezza della gestione e/o conservazione di tali documenti da part del datore di lavorio e qualora gli venga negata tale possibilità il datore di lavoro incapperà in una netta violazione del GDPR.

Avv. Eleonora Mataloni

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.