Il fondo patrimoniale. L’alienazione di beni appartenenti al fondo

fondo patrimoniale

Premessa

È noto che il fondo patrimoniale, previsto e disciplinato dagli artt.167 e ss. c.c., consiste nel destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, creando un vincolo di separazione patrimoniale. 

L’accezione “vincolandoli ai bisogni della famiglia” fa intuire che, all’interno della sfera personale, debbano e possano esistere bisogni differenti, tra i quali si possono ipotizzare i bisogni personali e i bisogni imprenditoriali. 

Questa interpretazione deriva dai limiti che la norma e la giurisprudenza impongono ai creditori che vogliano soddisfarsi sui “beni vincolati ai bisogni della famiglia”, ma ai quali è pretermessa l’aggressione; segnatamente: creditori personali e creditori dell’attività di impresa.

È necessario ben evidenziare – quale presupposto delle questioni di diritto sottostanti – la funzione propria del fondo patrimoniale: i beni costituiti nel fondo rappresentano un vero e proprio “patrimonio indipendente” vincolato a soddisfare le esigenze della famiglia, non in modo statico, bensì dinamico e cioè basato sulle mutevoli esigenze che il nucleo familiare – di volta in volta – si trova a voler soddisfare. 

La costituzione del fondo patrimoniale, infatti, è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia intesi come esigenze di vita dei suoi componenti ricomprendendo in essi anche i bisogni “attuali, nuovi e contingenti” che la famiglia si trova a dover affrontare. 

Questo concetto di dinamicità – sebbene non possa e non debba essere confuso con libertà o assenza di regole – si scontra frontalmente con chi voglia ritenere la staticità dello “status quo” come una condizione di lungo termine necessaria a soddisfare esigenze familiari. 

Una visione di questo tipo porta a ritenere che il patrimonio (a maggior ragione quello vincolato) sia al servizio delle esigenze della famiglia, e non il contrario.

Di qui non parrebbe più perseguibile quell’interpretazione – certamente più storica e statica – volta a vincolare il patrimonio “ai bisogni della famiglia” come fosse un elemento intoccabile, immutabile e intangibile, a prescindere da ogni e qualsiasi esigenza attuale della famiglia.

Alienazione di beni appartenenti al fondo patrimoniale

L’art.169 del Codice Civile stabilisce che “Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente”.

Per sciogliere il fondo patrimoniale o, comunque, per alienare beni appartenenti al fondo, bisogna seguire quanto stabilito dall’art.171 c.c. che prevede, appunto, i casi di cessazione del fondo.

Dalla lettura della norma in esame pare che il fondo non possa essere sciolto per convenzionalmente.

Sul punto si è espressa la Cassazione che, con sentenza n. 17811/2014, ha stabilito che le cause di scioglimento previste dall’art.171 c.c. non sono tassative, bensì esemplificative: ne consegue che, in assenza di figli minori, il fondo patrimoniale ben può essere sciolto convenzionalmente dai coniugi.

Nel caso in cui sia presente un minore, però, l’interesse di quest’ultimo deve necessariamente essere tutelato e garantito da un soggetto terzo: dovrà quindi provvedersi alla nomina di un curatore speciale che dovrà verificare l’effettiva utilità, per il minore, di mantenere o sciogliere il fondo patrimoniale. 

Così anche per procedere all’alienazione di un bene appartenente al fondo: in caso di assenza di figli minori sarà sufficiente il consenso dei coniugi, in presenza di un minore sarà necessaria l’autorizzazione prevista dall’art.169 c.c.

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