Il divorzio giudiziale

DIVORZIO

Il divorzio è lo strumento che consente ai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale ed è disciplinato dalla legge n. 898 dell’1/12/1970.

Va precisato che la legge non parla mai di “divorzio”, bensì:

  • di scioglimento del matrimonio riferendosi al matrimonio civile;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio riferendosi al matrimonio concordatario, al fine di sottolineare, in detto ultimo caso, che la pronuncia di divorzio non incide sulla permanenza del sacramento religioso (art.2 legge cit.).
  • Il procedimento per ottenere il divorzio può essere:
  • congiunto, se richiesto concordemente da entrambi i coniugi;
  • giudiziale, se richiesto da uno solo dei coniugi, in assenza di accordo sulle condizioni di divorzio.

REGOLE GENERALI

Chi può chiedere il divorzio

Il coniuge o i coniugi possono presentare la domanda di divorzio solo se capaci di intendere e volere (art.150 comma 3 c.c.); in caso di incapacità del coniuge convenuto nel divorzio giudiziale, può essere nominato un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio (art.4 comma 5 seconda parte legge n.898/70).

La morte di un coniuge rimuove i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio e determina la cessazione della materia del contendere (così Cass. Civ., sentenza n.9592/92).

Condizioni

Il divorzio può essere chiesto solo in presenza di una delle condizioni tassativamente previste dalla legge di riferimento (la n.898/70 già citata), ovvero:

1) separazione legale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per almeno:

a) 6 mesi in caso di separazione consensuale omologata dal Tribunale competente, che decorrono dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale; in caso di separazione giudiziale trasformata in consensuale; in caso di negoziazione assistita, il cui termine decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione e in caso di separazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile, ove il termine decorre dalla data dell’atto che contiene l’accordo;

b) 1 anno in caso di separazione giudiziale accertata con sentenza passata in giudicato, che decorre dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale;

2) condanna con sentenza passata in giudicato, successiva al matrimonio, all’ergastolo o a più di 15 anni di reclusione oppure condanna per reati a sfondo sessuale o per violenze o maltrattamenti contro il coniuge o i familiari o per violazione degli obblighi di assistenza familiare;

3) pronuncia di annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’estero;

4)  mancata consumazione del matrimonio;

5)  rettifica di attribuzione di sesso.

In caso di commissione di fatti di rilevanza penale indicati al n.2, ma anche in quelli indicati ai nn.3, 4 e 5 il Tribunale può pronunciare immediatamente il divorzio, senza necessità di passare per la fase della separazione.

DIVORZIO GIUDIZIALE

Il divorzio giudiziale viene richiesto da uno solo dei coniugi e si articola in due fasi: la prima, presidenziale, costituita da un’udienza davanti al Presidente del Tribunale competente che termina con l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la remissione delle parti davanti al Giudice istruttore; la seconda, di merito a cognizione piena innanzi al Giudice istruttore che termina con la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Domanda di divorzio

La domanda di divorzio si propone con ricorso che deve contenere le seguenti indicazioni:

  • Tribunale competente;
  • generalità dei coniugi;
  • luogo ove il matrimonio è stato celebrato;
  • esistenza di figli anche adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio (art.4 comma 4 legge n.898/70);
  • esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda è fondata (art.4 comma 2 legge n.898/70);
  • sottoscrizione del difensore al quale sia stata rilasciata valida procura, nonché indicazione del codice fiscale, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo.

Si devono altresì allegare i seguenti documenti:

  • certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • copia integrale dell’atto di matrimonio;
  • ultime dichiarazioni dei redditi presentate dal coniuge ricorrente, solitamente quelle riferite agli ultimi 3 anni (art.4 comma 6 legge n.898/70);
  • se il presupposto del divorzio è la condizione di separazione protrattasi per il termine di legge va prodotta anche la copia autentica del verbale omologato di separazione oppure copia autentica della sentenza di separazione passata in giudicato.

Il ricorrente può formulare domande accessorie, ad esempio circa affidamento e mantenimento dei figli o assegnazione della casa coniugale, misura e modalità dell’assegno divorzile. Dette domande possono però essere proposte per la prima volta anche con la memoria integrativa (art.4 comma 10 legge cit.).

a) FASE PRESIDENZIALE

Nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, il Presidente fissa con decreto (art.4 comma 5 prima parte legge cit.):

  • la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso;
  • il termine entro il quale il ricorrente deve notificare all’altro coniuge copia autentica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione;
  • il termine entro il quale il coniuge convenuto deve depositare una memoria difensiva, i relativi documenti e le dichiarazioni dei redditi.

All’udienza davanti al Presidente i coniugi devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, con la necessaria assistenza dei propri difensori.

Se il ricorrente non compare senza fondato motivo o, comparendo, dichiara di rinunciare, la domanda non ha effetto.

Il Presidente sente i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione e se:

  • riesce, il Presidente fa redigere verbale di conciliazione ed il processo termina per abbandono della domanda (art.4 comma 7 legge cit.);
  • non riesce, il giudizio prosegue.

Se il coniuge convenuto non compare, il Presidente può fissare una nuova udienza per esperire il tentativo di conciliazione, ordinando il rinnovo della notifica di ricorso e decreto; la fissazione di una nuova udienza, però, non è obbligatoria se il Giudice ha accertato la persistente volontà della parte non comparsa di conseguire il divorzio (Cass. Civ., sentenza n.23070/05).

Provvedimenti presidenziali

Fallita la conciliazione il Presidente sente i coniugi, i loro procuratori e ascolta i figli minori che abbiano almeno 12 anni (o di età inferiore se capaci di discernimento) (art.4 comma 8 legge cit.); può pronunciare con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole.

Anche nella medesima ordinanza che dispone i suddetti provvedimenti, il Presidente detta le disposizioni per la successiva fase istruttoria:

  • nomina il Giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi (art.4 comma 8 legge n.898/70);
  • assegna al ricorrente termine per il deposito di memoria integrativa;
  • assegna al convenuto termine entro il quale effettuare la costituzione in giudizio nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (art.4 comma 10 legge cit.), avvertendolo che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza della proposizione di un’eventuale domanda riconvenzionale o di chiamata di terzo (art.167 c.p.c.) e che oltre detto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (art.4 comma 10 cit.).

Tra la data dell’ordinanza o la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso e quella dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a 45 giorni se il convenuto risiede in Italia o 75 giorni se è all’estero (art.4 comma 9 legge n.898/70).

b) FASE ISTRUTTORIA (art.4 commi da 11 a 15 legge n.898/70)

Il procedimento prosegue davanti al Giudice istruttore secondo le regole del processo ordinario di cognizione con l’intervento obbligatorio del P.M.

In questa fase si svolge l’istruttoria volta a risolvere le questioni ancora controverse tra i coniugi, quali gli aspetti patrimoniali, l’assegnazione dell’abitazione coniugale, la determinazione dell’assegno divorzile o l’affidamento dei figli.

Il ricorrente si costituisce in giudizio depositando una memoria integrativa entro il termine indicato nel provvedimento presidenziale.

Il convenuto deve costituirsi con una comparsa di costituzione e risposta almeno 10 giorni prima dell’udienza di comparizione davanti al Giudice istruttore; in detto atto deve formulare, a pena di inammissibilità, domande riconvenzionali ed eventuali eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio.

È possibile formulare domande nuove rispetto a quelle proposte nel corso della fase presidenziale.

Il Giudice istruttore, nella prima udienza, svolge le stesse attività già esaminate nell’udienza di separazione (cfr. articolo pubblicato in data 10/04/2019).

Se il Giudice:

  • ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per la rimessione della causa al Collegio;
  • non ritiene la causa matura per la decisione, ammette le richieste istruttorie delle parti che ritiene rilevanti.

Se lo ritiene necessario, in qualunque fase del procedimento, può esperire l’interrogatorio libero delle parti.

Senza dover attendere lo svolgimento dell’intera fase istruttoria, i coniugi possono chiedere la pronuncia di una sentenza non definitiva (art.4 comma 12 legge n.898/70) attraverso la cui pubblicazione e trascrizione presso gli uffici comunali i coniugi possono ottenere più rapidamente il riconoscimento dello stato libero.

La sentenza, pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, con la partecipazione del Giudice istruttore, è impugnabile solo attraverso l’appello immediato.

 

Sentenza (art.5 legge n.898/70)

Esaurita l’eventuale fase istruttoria, il procedimento viene rimesso al Collegio che, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del P.M., accertata la sussistenza delle condizioni di legge, pronuncia, con sentenza, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale sentenza deve poi definire gli aspetti personali e patrimoniali tra i coniugi e i figli: assegnazione della casa coniugale, assegno a favore del coniuge che non ha i mezzi adeguati o non può procurarseli, mantenimento e esercizio dei diritti spettanti al coniuge non affidatario dei figli minori e modalità dell’affidamento congiunto (art.6 legge cit.), per l’adempimento degli obblighi economici può anche stabilire eventuali garanzie reali e personali.

Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza è provvisoriamente esecutiva (art.4 comma 14 legge cit.).

Secondo la legge, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio producono efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annotazione della sentenza nei Registri di stato civile (art.10 comma 2 legge cit.).

La giurisprudenza ha però precisato che questa norma va interpretata nel senso che gli effetti personali e patrimoniali della sentenza si producono tra le parti dal passaggio in giudicato, avendo l’annotazione efficacia dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche (in tal senso Cass. sentenze nn.9244/92, 7089/92, 3943/84).

I coniugi, pertanto, acquisiscono lo stato libero dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Il Cancelliere, quindi, può trasmetterne copia autentica all’Ufficiale di stato civile del luogo di trascrizione del matrimonio affinchè questi annoti la sentenza ed effettui le ulteriori incombenze.

Impugnazione

Ciascuna delle parti può impugnare la sentenza di divorzio avanti alla Corte d’Appello nella cui circoscrizione ha sede il Giudice che l’ha pronunciata, che decide in Camera di consiglio.

Se la sentenza è stata notificata dal coniuge interessato, il termine per proporre appello è entro 30 giorni dalla notifica (art.325 c.p.c.); se la sentenza non è stata notificata, il termine è di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza medesima (art.327 c.p.c.).

Anche il P.M. può impugnarla, ma solo limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci (art.5 comma 5 legge n.898/70).

 

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