Il diritto alla disconnessione. Nuovo diritto o di attuale applicazione?

Il tecnostress quale conseguenza immediata e diretta di un’erronea applicazione del diritto.

Il titolo del presente articolo evoca già di per sé che siamo di fronte ad un’applicazione sempre più intensa del diritto al lavoratore ad essere “disconnesso”.

In un precedente articolo “Smartworking e tutela dei dati aziendali” si evidenziava che “Lo smartworking richiede un approccio mentale differente delle parti coinvolte, per questo è fondamentale strutturare un coretto lavoro da remoto grazie a corretti strumenti e chiare direttive aziendali” allegando recenti statistiche inerenti all’adozione dello smartworking in Italia, diviso tra grandi imprese, piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni.

In questo contesto si inserisce il diritto dello smartworker ad essere disconnesso dal proprio lavoro e poter porre il device aziendale in modalità offline. Questo perché nonostante il lavoro sia predisposto secondo una modalità agile, non possono venire meno i diritti e le garanzie di cui il lavoratore gode. Nell’accordo individuale tra datore di lavoro e smartworker devono essere individuati i tempi di riposo e le misure tecniche ed organizzative, affinchè il lavoratore possa interrompere i collegamenti informatici e disattivare i devices aziendali alla luce degli accordi col titolare.

L’articolo 19 comma 1 della Legge n. 81/17 dispone che “(…) l’accordo individui tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. Sulla scorta della legge sopra menzionata il Garante privacy italiano Soro ha ritenuto di dover suggerire ai datori di lavori di assicurare in “modo più netto” il diritto alla discussione per tutelare la distanza tra spazi di vita privata e attività lavorativa: “Il ricorso alle tecnologie non può rappresentare l’occasione per il monitoraggio sistematico del lavoratore. Deve avvenire nel rispetto delle garanzie sancite dallo Statuto a tutela dell’autodeterminazione del lavoratore che presuppone, anzitutto formazione e informazione del lavoratore sul trattamento a cui i suoi dati saranno soggetti. Non sarebbe legittimo fornire per lo smart working un computer dotato di funzionalità che consentono al datore di lavoro di esercitare un monitoraggio sistematico e pervasivo dell’attività compiuta dal dipendente tramite questo dispositivo”.

Diritto alla disconnessione nel settore pubblico.

Dopo la Legge n.81/17 il diritto alla disconnessione è stato disciplinato nel CCNL per il settore Istruzione e Ricerca anni 2016/2018, in cui l’art.22, comma 4, lett. C8) forniva i “criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare (diritto alla disconnessione)”.

Ancora. Il diritto alla disconnessione è stato ulteriormente previsto – e rinnovato nel 2019 – dal CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali

Il tecnostress.

Il lavoratore che non viene garantito dalle previsioni sopra trattate è esposto ad un rischio per la sua integrità psico-fisica, anche noto “rischio di tecnostress”. Questo rischio implica che il lavoratore si senta pressato da un’importante carico di stress causato dal “bombardamento” di dati e dalla gestione di sistemi informatici, che richiedono immediati riscontri; tutto questo è un’inevitabile conseguenza delle nuove tecnologie, che da un lato prosperano grazie al fattore immediatezza e celerità, ma che di conversano richiedono pronte risposte da parte del lavoratore. Questa tipologia di stress è uno dei possibili rischi emergenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conseguenza della digital trasformation che stiamo vivendo.

Si segnala che nell’anno 2007, in una sentenza, la Procura del Tribunale del Torino ha riconosciuto il tecnostress come malattia professionale in conformità all’art. 2087 c.c. il quale prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.

Di fatti, i datori di lavoro che scelgono il lavoro in modalità agile non possono prescindere dall’obbligo di protezione della salute psico-fisica del dipendente da parte del datore di lavoro ed il diritto alla disconnessione costituisce a pieno titolo una misura preventiva per tutelare la salute del lavoratore.

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