Il “danno da vaccino” Considerazioni generali 

Parte 1

Premessa 

Nell’ultimo periodo siamo stati costretti a numerose riflessioni in tema di danni prodotti sia dalla pandemia che dalle misure di contenimento della stessa che sono state emanate.

Di certo una delle tematiche di maggiore attualità è proprio quella relativa ai vaccini.

Una premessa importante: i vaccini possono essere obbligatori o meno, tuttavia la procedura per l’accertamento dell’eventuale danno subito non cambia.

Non rileva, quindi, che il vaccino sia previsto come trattamento obbligatorio: ciò che conta sarà solo verificare se da tale evento si determini un danno.

Nell’articolo relativo alla responsabilità extracontrattuale è già stato analizzato il tema del “nesso di causalità”; ribadiamo alcuni concetti.

Uno dei presupposti della responsabilità extracontrattuale è la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e l’evento lesivo: è necessario che la causa dell’evento sia stata proprio la condotta del danneggiante. 

Il nesso di causalità rileva sotto due differenti aspetti: in relazione alla sussistenza di un nesso, collegamento, tra la condotta e l’evento (causalità materiale), in questo caso si richiama il criterio della conditio sine qua non, ossia l’evento, con un elevato grado di probabilità (criterio del più probabile che non), non si sarebbe verificato senza quella condotta + in relazione alla sussistenza di un collegamento tra l’evento e le conseguenze dannose che ne derivano (causalità giuridica), in questo caso si richiama il criterio del id quod plerumque accidit, ossia sono risarcibili tutti quei danni immediati e diretti in quanto normale conseguenza, secondo le regole dell’esperienza, dell’evento lesivo.

Obbligo vaccinale o raccomandazione

Nel nostro ordinamento non sono numerosi i vaccini obbligatori; la L.210/1992 ha istituito un indennizzo in favore di coloro che si sono visti irreversibilmente danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati infetti. Si tratta di indennizzo proprio perché esso viene corrisposto dallo Stato ogni volta che sia accertata la responsabilità di quest’ultimo da fatto illecito.

È importante ricordare la pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza 168/2018, dichiarava l’illegittimità dell’art.1 della L.210 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo in favore di soggetti che si erano sottoposti al vaccino antinfluenzale. Tralasciando di analizzare i vari passaggi di tale pronuncia, evidenziamo uno degli aspetti più importanti: non vi deve essere differenziazione di trattamento tra coloro che si sono sottoposti al vaccino in osservanza di un obbligo giuridico e coloro che vi si sono sottoposti per una raccomandazione delle autorità sanitarie.

In qualsiasi caso, infatti, l’obiettivo è unico: raggiungere la massima copertura vaccinale e l’immunizzazione. Ne consegue, quindi, che la Corte rilevi la tutela della salute (sia individuale che collettiva) come elemento centrale della vaccinazione, che sia questa prevista da un obbligo o da una raccomandazione.

Pertanto ciò che determina il sorgere del diritto all’indennizzo sono solo le conseguenze negative eventualmente scaturite dalla somministrazione, senza che debba essere fatta differenza alcuna tra obbligo e raccomandazione perché “le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo”.

Dello stesso avviso anche una recente pronuncia che analizzava il caso di vaccinazione contro l’epatite A.

Parte 2

Vaccinazioni obbligatorie

La L.119/2017 ha ampliato il numero delle vaccinazioni obbligatorie.

Richiamiamo un’importante pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza 5/2018, precisava come una legge che determini un’imposizione di un trattamento sanitario non fosse incompatibile con l’art.32 della Costituzione nei casi in cui:

  • Il trattamento è diretto a salvaguardare non solo lo stato di salute di chi usufruisce del trattamento medesimo, ma anche dei soggetti terzi;
  • Il trattamento non comporti conseguenze negative sullo stato di salute dei soggetti (ad eccezione degli effetti normali e tollerabili);
  • Sia comunque prevista un’equa indennità in favore del danneggiato.

La Corte precisava, infatti, la salda considerazione secondo cui “l’art.32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura”.

Proprio in materia di vaccinazioni obbligatorie, quindi, è certamente necessario bilanciare la libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte in ambito sanitario con l’esigenza di tutela della salute individuale e collettiva, ma è altresì necessario garantire che l’esercizio dei poteri potestativi genitoriali non rappresenti una libertà che possa potenzialmente comportare conseguenze pregiudizievoli per la salute dei minori.

Ne deriva, quindi, che “la scelta del legislatore statale non può essere censurata sul piano della ragionevolezza per aver indebitamente e sproporzionalmente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionalmente coinvolti…”.

L’obbligo giuridico di vaccino può essere giustificato dal fatto che, in determinati contesti sociali e temporali, non sia possibile fare affidamento sulla spontanea adesione alle campagne vaccinali.

I danni lungolatenti

In ambito di responsabilità medica non si può prescindere dal concetto di danno lungolatente.

Per danno lungolatente si intende un determinato effetto dannoso che si può verificare, o meglio manifestare, a distanza di tempo rispetto al momento in cui si è prodotto (un esempio classico è quello collegato alla trasfusione di sangue infetto, come per i noti casi di epatite o HIV).

In sostanza la patologia che da evidenza al fatto illecito si manifesta in un momento successivo (a volte anche dopo lungo tempo) rispetto al momento in cui è stato commesso il fatto (es. il momento in cui si è effettuata la trasfusione).

Questo profilo di differimento temporale ha le sue conseguenze in tema di prescrizione.

L’art.2947 c.c., infatti, stabilisce che il diritto al risarcimento per fatto illecito soggiace alla prescrizione quinquennale dal giorno in cui il fatto si è verificato.

La giurisprudenza si è espressa in varie occasioni sul punto proprio perché, in molti casi, la conoscenza del danno non può indentificarsi, almeno temporalmente, con il momento in cui si è verificato il fatto.

In tema di danno lungolatente, quindi, è necessario fare riferimento al decorso del termine prescrizionale in un momento differito consistente nel momento in cui il danneggiato percepisce concretamente il danno.

In altre parole, l’art.2043 c.c. dispone che il diritto al risarcimento nasce con riferimento all’effetto del danno causato da un determinato fatto, la prescrizione – quindi – decorre dal momento in cui il danno si manifesta, ossia quando è percepibile ed esteriorizzato.

Ne consegue che il semplice aggravamento di un danno non può traslare il termine iniziale della prescrizione quando il danno si traduca in un semplice peggioramento di una malattia già in corso.

I casi di danni da vaccino sono simili a quelli delle malattie derivanti dall’esposizione a determinati agenti come l’amianto: in entrambi i casi, infatti, la patologia spesso si manifesta a distanza di tempo rispetto all’esposizione.

Le difficoltà in tema di risarcimento del danno sono molteplici: non solo è importante individuare il soggetto specifico cui possa essere imputata la condotta, anche capire se quel determinato evento sia causalmente connesso con il fatto originario (es. la somministrazione), ma anche se possa essere sopraggiunto (nel periodo di tempo che intercorre tra il fatto e l’evento) un altro fatto idoneo a cagionare, in maniera autonoma, l’evento stesso.

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