Il danno da morte del coniuge  

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Il danno tanatologico

Il danno tanatologico è quel tipo di danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi.

In altre parole, è definito come danno da perdita del bene vita (diverso, quindi, dal bene salute).

È chiaro che l’evento morte di un soggetto che è stato determinato dalla condotta illecita di terzi comporta la produzione di un c.d. “danno diretto”: il danno subito dal defunto da perdita del bene vita.

L’unico soggetto che, idealmente, avrebbe diritto a ricevere una tutela risarcitoria per il danno subito sarebbe il de cuius medesimo: con l’evento morte tale diritto si estingue e non può venire trasmesso agli eredi.

L’evento morte, infatti, comporta l’estinzione della personalità giuridica della vittima, unico soggetto che – in astratto – potrebbe vantare il diritto alla vita e, di conseguenza, il diritto di vedersi risarcito del danno.

Ciò però non significa che i parenti della vittima non subiscano un danno di tipo diverso.

L’evento morte di un soggetto, infatti, oltre a determinare un “danno diretto” in capo alla vittima, determina anche una serie di “danni conseguenza” che, chiaramente, ben possono essere patiti dai familiari.

I danni dei congiunti 

Il danno conseguenza di natura non patrimoniale che possono essere patiti dai congiunti del de cuius possono così qualificarsi:

  • Danno di carattere morale: riguarda la sfera psicologica del soggetto e si identifica come la sofferenza interiore patita a causa della perdita del congiunto;
  • Danno di carattere esistenziale: riguarda la sfera concreta della vita privata, utilizzando le parole della Corte di Cassazione si tratta di “fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”.

Sul punto è importante evidenziare che il danno di carattere morale viene riconosciuto anche grazie ad elementi indiziari e presuntivi “ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio della normalità” e non sarà quindi necessaria una vera prova della sofferenza patita dai congiunti.

I danni patiti dalla vittima che possono essere vantati dagli eredi

È stato anticipato che il “danno diretto” da perdita del bene vita può essere lamentato solo dal de cuius e, quindi, solo lui ne può ottenere il ristoro.

Vi sono però altri danni che la vittima potrebbe aver subito nell’arco temporale tra le lesioni e l’evento morte. Questi sono:

  • Danno morale terminale: è quel danno che si concretizza nella percezione che l’evento morte si sta avvicinando. È chiaro che, proprio al fine della sussistenza di tale percezione, la futura vittima sia cosciente;
  • Danno biologico terminale: si tratta del danno biologico temporaneo che la futura vittima subisce prima dell’evento morte.

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