Il così detto “concordato minore”

concordato minore

L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 introdurrà nell’ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto del concordato minore.

Il concordato minore andrà a “sostituire” l’attuale accordo di ristrutturazione previsto nella procedura di sovraindebitamento della L. 3/2012.

Gli articoli del codice dedicati al concordato minore sono quelli ricompresi tra gli artt. 74 e 83.

Potranno accedere a tale procedura i soggetti di cui all’art. 2 co. 1 lett. C) del CCII eccetto il consumatore ovvero il “professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.”

Tra i benefici nell’accedere a tale procedura si hanno:

  • la possibilità di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale;
  • l’ottenimento di misure protettive sul patrimonio simili a quelle previste dall’art. 168 l.f. in tema di concordato preventivo;
  • la possibilità di disciplinare alcune fattispecie con le norme compatibili del concordato preventivo per tutto ciò che non è regolamentato dagli articoli sul concordato minore;
  • la possibilità di omologazione del concordato anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria qualora dalla relazione dell’OCC lo stesso risulti più conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria.

Il debitore con l’assistenza dell’OCC potrà proporre ai creditori un accordo che una volta omologato e posto in esecuzione risolverà la situazione di crisi.

Nel concordato minore che prevede la continuazione dell’attività è necessario che il debitore apporti finanza esterna utile ad incrementare le risorse da destinare ai creditori.

Contenuto della proposta e fasi procedura 

A differenza di quanto previsto per il concordato preventivo nel concordato minore non sono state indicate esplicitamente percentuali minime di soddisfazione dei creditori.

La proposta ha contenuto libero e il soddisfacimento dei creditori si può ottenere con qualsiasi forma e può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

Nella proposta è necessario indicare tempi e modalità previste per il superamento dello stato di crisi.

Il concordato minore può essere di tipo liquidatorio o in continuità e può prevedere anche la sola cessione di determinati beni di proprietà del debitore.

Per l’approvazione del concordato è necessario ottenere il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto considerando voto favorevole il “silenzio” dei creditori che non esprimono alcun voto.

Nel caso di contestazioni riguardanti la proposta, il giudice previa consultazione del debitore e dell’OCC, omologa il concordato se considera che il credito del creditore opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Se il piano prevede cessione di un immobile ovvero l’affidamento a terzi, il giudice dispone che la sentenza venga trascritta nei Registri immobiliari.

Se l’omologazione viene rigettata può essere richiesta l’apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII su proposta del debitore, del Pubblico Ministero o di uno dei creditori (dal P.M. e dai creditori solo qualora si ravvisi ipotesi di frode).

Si risolve il concordato per:

  • omissione di adempimenti previsti dalla legge nei termini fissati dal giudice;
  • mancata approvazione del rendiconto dell’OCC;
  • revoca dell’omologazione.

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