Il concordato preventivo: breve spiegazione

Cos’è il concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale e rappresenta uno strumento con il quale un debitore in stato di insolvenza o di crisi cerca di evitare un probabile fallimento.

La finalità principale del concordato preventivo è quella di predisporre un piano destinato ai creditori per arrivare poi, tramite esso, ad un accordo con i creditori tale da permettere la ristrutturazione dell’impresa.

A seguito dell’approvazione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in L. 7 agosto 2012 n.134 il legislatore ha posto sempre più l’attenzione sulla salvaguardia della continuità aziendale, per accrescere gli effetti del concordato preventivo sulla protezione del patrimonio.

Analizziamo insieme quali sono gli aspetti caratteristici del concordato preventivo.

 

Requisiti

I requisiti soggettivi da rispettare per essere ammessi al concordato preventivo sono i seguenti:

  •          essere imprenditore commerciale;
  •          trovarsi in stato di insolvenza o di crisi.

Ai sensi dell’articolo 160 legge fallimentare l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che preveda:

  •          ristrutturazione dei debiti;
  •          attribuzione dell’attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
  •          suddivisione dei crediti appartenenti a classi diverse;
  •          trattamenti differenziali tra i creditori che appartengono a diverse classi.

La proposta concordataria,  nel caso in cui non si tratti di concordato in continuità aziendale, deve assicurare che almeno il 20% dei creditori chirografari sia soddisfatto così come stabilito con la L. 132/2015.

 

Effetti per il debitore

Il debitore che è stato ammesso al concordato preventivo mantiene l’amministrazione del suo patrimonio e può esercitare l’attività dell’impresa sotto il controllo di un commissario giudiziale.

Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione il debitore è tenuto a chiedere preventiva autorizzazione al giudice delegato.

 

Gli effetti per il creditore

Il creditore non può iniziare o proseguire azioni esecutiva e cautelari in modo individuale contro il debitore sin dalla data di presentazione della domanda e fino alla omologa del concordato e non possono essere considerate efficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono il deposito del ricorso.

Gli organi della procedura

Gli organi nella procedura concordataria sono:

  1.        Il tribunale fallimentare che ha il compito di giudicare in merito a:
  •          ammissione alla procedura;
  •          eventuale dichiarazione di fallimento;
  •          omologazione del concordato;
  •          annullamento del concordato;
  •          risoluzione del concordato;
  •          reclami sui provvedimenti del giudice delegato;
  •          provvedimenti riguardanti il commissario giudiziale.
  1.        Giudice delegato che al compito di:
  •          risolvere le controversie;
  •          presenziare e dirigere l’adunanza dei creditori;
  •          autorizzare gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione;
  •          istruire il giudizio di omologa;
  •          promuovere la dichiarazione di eventuale fallimento.
  1.        Il commissario giudiziale che al compito di:
  •          verificare l’elenco dei creditori e debitori;
  •          vigilare sul patrimonio del debitore;
  •          convocare i creditori;
  •          esprimere parere motivato sull’omologazione;
  •          vigilare sull’adempimento del concordato una volta che quest’ultimo sia stato omologato.
  1.        Assemblea dei creditori.

Contenuto del ricorso

Presentando un ricorso ex articolo 161 legge fallimentare, sottoscritto dell’imprenditore o dal legale rappresentante dell’impresa, si richiede l’ammissione al concordato preventivo.

Il ricorso va presentato presso il Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa .

Nel ricorso è compreso un piano di ristrutturazione e ad esso va allegato:

  • una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  • l’elenco analitica delle attività con relativa stima;
  • l’elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni di eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • la relazione di un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili, che attesti la fattibilità del Piano e la veridicità dei dati aziendali;
  • la descrizione delle tempistiche e delle modalità di adempimento del piano .

Concordato con riserva o in bianco

Il debitore può anche depositare  solo la domanda riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione allegata entro un termine che sarà deciso dal giudice delegato compreso comunque tra 60 e 120 giorni, prorogabili per ulteriori 60 giorni.

Tale ricorso viene definito richiesta di “concordato in bianco” o “concordato con riserva” e deve, in ogni caso, prevedere il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti.

Ammissione del piano

Se  il tribunale ammette con decreto il debitore alla procedura di concordato preventivo esso effettuerà le seguenti attività:

  •          nomina del giudice delegato;
  •          convocazione dei creditori;
  •          nomina del commissario giudiziale:
  •          ordine di depositare, entro 15 giorni, in cancelleria una somma non inferiore al 20% delle spese di procedura che si pensa di sostenere.

Omologa del concordato

L’adunanza dei creditori dovrà votare in merito alla proposta.

Sono esclusi dalla votazione ai sensi dell’articolo 177 legge  fallimentare:

  •          i creditori con diritto di prelazione salvo che rinuncino al loro diritto di voto;
  •          i coniugi parenti e gli affini fino a quarto Grado del debitore;
  •          i cessionari e gli aggiudicatari  dei crediti di questi ultimi da meno di un anno prima della proposta di concordato.

La proposta è approvata se si ha il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Nel caso in cui sono previste varie classi il concordato è approvato se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto e se tale maggioranza è raggiunta nel maggior numero di classi.

Se la proposta è approvata il tribunale omologa il concordato altrimenti se si verificano le condizioni di insolvenza dichiara il fallimento.

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