Il concordato con riserva: aspetti generali

concordato

Domanda incompleta ed effetti derivanti dall’apertura della procedura concordataria.

Il concordato con riserva o cd. concordato “in bianco”, è una procedura concordataria che vene introdotta con una domanda incompleta, sia del piano che della proposta.

L’art.161 l.f. prevede che la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale (…). ed ancora, per quanto riguarda la documentazione, dispone l’obbligo di corredare la domanda dei bilanci degli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.

Nonostante l’incompletezza della domanda di concordato con riserva, la procedura consente di interrompere e sospendere le esecuzioni in corso, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese.

Fino alla data di presentazione del piano e del decreto di ammissione alla procedura, l’imprenditore può compiere atti di ordinaria amministrazione, viceversa, gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione del tribunale.

In particolare, in merito ai contratti in corso di esecuzione, al momento del deposito della domanda di concordato, il tribunale può autorizzare il debitore a sciogliersi dagli stessi, nel caso in cui tale decisione sia più favorevole al superamento della crisi. inoltre, la legge fallimentare permette all’imprenditore di richiedere al tribunale l’autorizzazione a stipulare contratti di finanziamento bancario in prededuzione, a particolari condizioni ed infine, per ciò che concerne le ipoteche giudiziarie, iscritte nei 90 giorni antecedenti alla pubblicazione del ricorso, le stesse vengono travolte dal concordato.

Sotto il profilo procedurale, una volta presentato il ricorso, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta. i predetti obblighi, dovranno essere assunti e compiuti dal debitore, almeno mensilmente, sotto la vigilanza di un eventuale commissario giudiziale.

Nel caso in cui, alla domanda di concordato con riserva non segua, nel termine fissato dal giudice, il deposito del piano, il tribunale dichiarerà l’inammissibilità del ricorso con la conseguente cessazione degli effetti protettivi.

Simona carlozzo

Abogado – avvocato stabilito

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