I poteri del liquidatore giudiziale nel nuovo codice della crisi d’impresa

rete

L’art.114 del codice della crisi d’impresa, denominato “cessioni dei beni”, statuisce che “se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione (…)”. Tale norma, specifica che, nel concordato in continuità, col quale si prevede la liquidazione dei beni non necessari all’attività della società, la liquidazione viene effettuata dal debitore (sotto il controllo del commissario giudiziale), il cui obbligo è quello di assicurare ai creditori ciò che è stato promesso.

Nel cci, la natura del concordato liquidatorio è complementare, vale a dire, è in liquidazione quando non è in continuità.

Il liquidatore assume il ruolo di dare concretezza alle aspettative dei creditori, le quali restano bloccate, sino all’omologazione. è proprio l’attività del liquidatore che consentirà di trasformare i beni in attivo, al fine di distribuirlo ai creditori.

Oltre al compito sopra descritto, sempre l’art.114 cci al comma 2, dispone l’applicazione, qualora compatibili, di alcune normative previste per la figura del curatore quali l’art.126 (accettazione), 134 (revoca), 136 (responsabilità), 137 (compenso), 231 (rendiconto) nonché, quelle previste per la liquidazione giudiziale in merito al comitato dei creditori (comma 3), alle vendite, cessioni e trasferimenti (comma 4) posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, oltre a tutti gli obblighi e compiti indicati dal decreto di omologazione.

Il liquidatore giudiziale ha, inoltre, il potere di amministratore giudiziario in caso di inadempimento o di ritardato adempimento da parte del debitore della proposta formulata (art.118 cci comma 5).

Infine, l’art.115 cci statuisce che spetta al liquidatore realizzare, nell’interesse dei creditori, tutte le poste attive del patrimonio del debitore ed inoltre, è un potere del liquidatore esercitare oppure, se pendente, proseguire l’azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.