I poteri del Giudice nella nuova Liquidazione Giudiziale

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La procedura della liquidazione giudiziale introdotta dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14  è caratterizzata dalla presenza di quattro soggetti che ne fanno parte ovvero il Tribunale, il Comitato dei Creditori, il Curatore e il Giudice Delegato.

E’ abbastanza agevole identificare in modo chiaro i poteri attribuiti dalla legge al Tribunale e al Comitato dei Creditori ma non è altrettanto semplice individuare quali siano i confini tra i poteri attribuiti al Curatore e quelli attribuiti al Giudice Delegato.

Prima del d.lgs. del 9 gennaio 2006 il ruolo ricoperto dal Giudice Delegato era caratterizzato da molta responsabilità, vi era di fatto una struttura di tipo gerarchica che vedeva all’apice il Giudice Delegato e il Curatore di limitava per lo più ad eseguire i dettami del Giudice Delegato. Con la riforma del 2006 e successivamente con la riforma organica del 2019 è stato dato un maggior potere al Curatore lasciando al Giudice Delegato il compito di vigilare sulla correttezza e regolarità della procedura.

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, tra le altre, ridefinisce il ruolo e i poteri del Giudice Delegato nel caso della Liquidazione Giudiziale.

L’art. 123 CCII statuisce che il Giudice Delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sullo svolgimento regolare della procedura e inoltre statuisce:

– per ogni questione per la quale è richiesto il provvedimento del collegio ne dà notizia al Tribunale;

– emette i provvedimenti di urgenza utili alla conservazione del patrimonio;

– nei casi stabiliti dalla legge e ogni volta lo ritenga opportuno convoca il Comitato dei Creditori e il Curatore per far sì che la procedura si svolga in modo celere e corretto;

– pervenutagli la richiesta del Curatore liquida i compensi e dispone la revoca dell’incarico per i terzi nominati dallo stesso;

– emette i provvedimenti sui reclami depositati contro gli atti compiuti dal Curatore e del Comitato dei Creditori;

– autorizza il Curatore a costituirsi in giudizio;

– su proposta del Curatore nomina gli arbitri;

– procede all’accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni nella procedura;

– se lo ritiene opportuno ordina al Curatore di presentare relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 130 CCII.

L’art. 123 CCII specifica, altresì, che il Giudice Delegato non può trattare giudizi che ha autorizzato e non può far parte del collegio che decide sui reclami proposti avverso i suoi atti e che tutti i provvedimenti emessi dal Giudice Delegato sono pronunciati con decreto motivato.

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