I diritti degli animali: prime necessarie informazioni.

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È ormai molto tempo che la sensibilità degli esseri umani si sta intensificando verso il mondo degli animali, per svariati motivi personali: c’è chi scopre la bellezza di un animale d’affezione, chi per caso assiste ad un atto di crudeltà o chi ha insito un istinto di protezione e rispetto nei loro confronti, oltre che per mille altre motivazioni.

Il ventesimo secolo ha sollevato ampie discussioni in tema di diritti dell’animale, che ricordiamo è un concetto diverso da quello di benessere animale, poiché il primo riconosce dei diritti in quanto esseri senzienti e discrimina alcune pratiche attualmente in uso, mentre la seconda categoria si propone di garantire il benessere dell’animale durante attività di lavoro o di allevamento per un fine, quale potrebbe essere la macellazione. 

Riassumendo i sostenitori dei diritti animali hanno una posizione legale maggiormente mirata rispetto a quella dei movimenti animalisti, che, “nelle loro correnti più moderate, esprimono solidarietà nei confronti degli animali (animal welfare) senza necessariamente attribuire agli animali stessi dei diritti”.

Nel novero di questo scritto, è utile ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale dichiarazione universale dei diritti dell’animale, quale scritto risultante dal dibattito di scienziati, umanisti, giuristi, sociologi e politici di tutto il mondo. Ecco di seguito un estratto dal sito ministeriale della salute in tema (cfr. https://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/dettaglioContenutiCaniGatti.jsp?lingua=italiano&id=205&area=cani&menu=benessere&tab=1) al fine di poter leggere copia integrale della dichiarazione del 15 ottobre 1978 proclamata presso la sede dell’UNESCO –  quale “primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita”.

Il benessere degli animali: le cinque libertà

Il benessere in relazione agli animali può essere definito come “lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di vivere in armonia con il suo ambiente” (definizione OMS/Hughes del 1976). 

“Per garantire questo è necessario che vengano assicurati almeno i bisogni essenziali, individuati nelle cinque libertà contenute nel Brambell Report del 1965.

  1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante il facile accesso all’acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute;
  2. libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole;
  3. libertà da malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia;
  4. libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie;
  5. libertà dal timore, assicurando condizioni che evitino sofferenza mentale”.

Sono numerose le associazioni che sottopongono periodicamente importanti proposte legislative volte a migliorare il trattamento di tutti gli animali, recependo la mutata sensibilità sul tema, oltre che l’avanzamento nelle conoscenze scientifiche. 

“Lo scopo della riforma è quello di conciliare lo sviluppo e il progresso della società con il rispetto e la tutela delle biodiversità, della natura e dell’ecologia, anche e soprattutto a garanzia delle generazioni future”.  

Anche il Consiglio d’Europa ha rivolto la sua attenzione alla protezione degli animali siglando numerose Convenzioni per la loro tutela (animali da compagnia, trasporto, allevamento, macellazione, sperimentazione ecc.).

Di seguito un breve riassunto delle principali normative a tutela degli animaili, sia nazionali che sovranazionali.

I diritti degli animali nella Costituzione Italiana.

Nella Carta fondamentale italiana tali diritti sono disciplinati da normative ben definite.

  1. Legge in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo

La legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 riconosce il diritto alla vita e alla tutela dei randagi, limitandone la soppressione ai soli casi di comprovata pericolosità e malattie gravi/incurabili.

  1. Legge sul divieto di maltrattamento degli animali e di impiego degli stessi in combattimenti clandestini

La legge n. 189 del 20 luglio 2004 introduce nuove fattispecie di reato tra le quali: la produzione e la commercializzazione di pelli e pellicce di cani e gatti; l’uccisione e il maltrattamento degli animali; l’organizzazione di spettacoli vietati e di combattimenti tra animali.

La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia

l’Italia –  con la legge n.201/10 –  ha ratificato la Convenzione approvata dall’Unione in merito alla protezione degli animali da compagnia. Predetta legge può essere così riassunta per punti:

  • “vieta di causare dolori e sofferenze a un animale da compagnia
  • punisce chi lo abbandona
  • ribadisce il diritto dell’animale ad essere curato
  • sancisce il divieto di mantenere l’animale in cattività in presenza di segnali di non-adattamento
  • stabilisce il limite di età a 16 anni per adottare un animale
  • impone il divieto di intervenire chirurgicamente sull’animale se non per curarlo/sterilizzarlo
    (vietati il taglio della coda e delle orecchie, la recisione delle corde vocali, l’asportazione di unghie e denti)
  • specifica la procedura di eutanasia vietando nel contempo metodi come l’annegamento, l’asfissia, l’avvelenamento etc”.

La ratifica ha dato piena esecuzione alla Convenzione per cui si sono resi necessari due adeguamenti relativamente alle seguenti norme italiane:

  • traffico illecito di animali da compagnia
  • introduzione illecita di animali da compagnia.

Le normative appena esposte riguardano i cosiddetti animali d’affezione. Si tratta in altre parole di quegli animali tenuti per compagnia, senza fini produttivi o alimentari; nella categoria rientrano anche quelli che svolgono attività utili all’uomo (cani per disabili e da riabilitazione).

Il Regolamento n. 988 del 26 maggio 2003 identifica come animali domestici le seguenti specie:

  • cani
  • gatti
  • furetti
  • invertebrati (esclusi crostacei e api)
  • pesci tropicali decorativi
  • anfibi e rettili
  • uccelli (esclusi alcuni volatili disciplinati da specifiche direttive)
  • roditori e conigli domestici.

Senza considerare che attualmente predetta legge verrà novellata, poiché saranno inserite altra specie.

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