I debiti dei soci illimitatamente responsabili di società di persone

crisi fiscale

Il decreto Legislativo n.137/2020, convertito nella Legge 18/12/2020 n.176 ha introdotto modifiche sia alla Legge n.3/12 che al nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza.

Una delle importanti novità normative introdotte dalla Legge di cui sopra riguarda i soci illimitatamente responsabili delle società di persone.

Secondo l’art.7 comma 2 ter “l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” ed ancora, l’art. 14 ter comma 7 bis dispone che “il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.

Pertanto, con la riforma, si è disposta la possibilità di procedere con la procedura di sovraindebitamento anche per i soci illimitatamente responsabili, sia nella procedura di accordo di composizione della crisi che in quella di liquidazione del patrimonio.

Tuttavia, occorre considerare l’ulteriore art.6 comma 2 lett. b) in merito alla definizione di consumatore quale “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Il socio, con l’attuale normativa aggiornata potrà, quindi, sia proporre un piano del consumatore – in caso di debiti di natura personale – o un accordo di composizione della crisi – in caso di debiti di natura imprenditoriale. In quest’ultimo caso, non sarà necessaria una procedura autonoma del socio illimitatamente responsabile, potendo beneficiare degli effetti dell’accordo o della liquidazione patrimoniale per debiti di natura imprenditoriale.

Cosa succede se i debiti del socio sono di natura sia imprenditoriale che personale?

Nell’ipotesi in cui lo stato di crisi riguarda sia il socio che la società di persone, spesso accade che vi sia un’identità della situazione debitoria personale e sociale, vale a dire che i debiti del socio sono contratti uti socius.

Nel predetto caso, la giurisprudenza prevalente privilegia la situazione idonea a definire, con un’unica procedura, l’intera posizione debitoria sia del socio che della società al fine di valorizzare gli accordi risolutivi della situazione debitoria globale.

Tuttavia, ogni procedimento di crisi da sovraindebitamento ha le sue “sfaccettature” e pertanto, sarà necessario un analisi “ad hoc” di ciascuna posizione. 

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