I beni giuridici: Combinazioni, pertinenze, universalità 

Premessa

Abbiamo analizzato negli articoli precedenti la definizione di beni e di cose, nonché le varie categorie di beni.

Ora analizzeremo le combinazioni di beni, le pertinenze, le universalità di beni e una particolare tipologia di bene giuridico: l’azienda.

Combinazioni di beni

I beni possono usati singolarmente oppure in combinazione con altri, così da implementare l’utilità che più beni composti possono fornire.

  • Bene semplice: è quel bene le cui componenti non possono essere divise senza distruggere il bene stesso o alterarlo;
  • Bene composto: è quel bene le cui componenti possono essere separate tra loro: ognuna delle componenti può essere vista come autonoma. 

Può accedere che un bene composto sia di un proprietario mentre i singoli elementi siano di proprietari differenti. In questo caso è importante distinguere tra bene mobile e bene immobile.

Se il bene composto è un bene mobile, il proprietario del singolo elemento può rivendicare il suo diritto a meno che la separazione non comporti un deterioramento, in questo caso il bene composto diventa comune (i valori sono determinati, chiaramente, dal valore dei singoli elementi). 

Se il bene composto è un bene immobile, invece, i singoli elementi diventano di proprietà del soggetto titolare dell’immobile (principio dell’accessione).

Le pertinenze

La pertinenza è una cosa che, messa al servizio o ad ornamento di un’altra, ne determina un aumento di utilità o pregio.

Quale è quindi la differenza tra pertinenze e bene composto? Il bene composto non può esistere senza gli elementi che lo compongono (es un’automobile non può esistere senza il motore, la carrozzeria, le ruote ecc), mentre le pertinenze non rappresentano un elemento essenziale del bene, il quale esiste anche senza la pertinenza.

Perché si possa costituire un rapporto di pertinenza sono necessari due elementi:

  • Elemento oggettivo: la cosa accessoria deve essere di servizio o di ornamento della cosa principale. Il vincolo può intercorrere tra due immobili, due mobili, un mobile e un immobile;
  • Elemento soggettivo: volontà di destinare la cosa accessoria al servizio (o ad ornamento) della cosa principale.

Possono sorgere problemi legati alla titolarità del bene principale e del bene accessorio: il vincolo di pertinenza può, infatti, far sorgere nei terzi la legittima convinzione che il proprietario del bene principale sia il proprietario della pertinenza. In caso di alienazione del bene senza comunicazione al proprietario della pertinenza, il terzo in buona fede viene sempre tutelato sulla base del principio “possesso vale titolo” (ciò ad esclusione del caso in cui la cosa principale sia un bene immobile o mobile registrato e la sussistenza di un diritto altrui sulla pertinenza risulti da scrittura avente data certa anteriore rispetto all’acquisto da parte del terzo, anche se in buona fede).

Le universalità patrimoniali

La definizione delle universalità ci viene fornita dall’art.816 c.c. che le individua come pluralità di cose mobili che appartengono allo stesso soggetto e che hanno una destinazione unitaria (es. i libri in una biblioteca).

Si differenziano sia dalla cosa composta (perché non sussiste quella coesione tra i beni) che dalle pertinenze (perché non sussiste un rapporto di accessorietà o subordinazione tra i beni).

Altra caratteristica delle universalità è la volontà, da parte del proprietario o dei proprietari, di destinare i beni ad uno scopo comune ed unitario.

Una caratteristica delle universalità è che, ad esse, non si applica il principio del “possesso vale titolo”: se Tizio acquista in buona fede un’universalità di beni mobili da chi non ne è proprietario, non ne diventa a sua volta proprietario grazie alla semplice trasmissione del possesso, è necessario l’usucapione decennale.

Ancora, le universalità possono essere tutelate dalla tipica azione di manutenzione (cosa che non avviene per i beni mobili).

Le universalità possono essere distinte in:

  • Universalità di fatto: costituite da beni mobili considerati nella loro unitarietà;
  • Universalità di diritto: insieme di beni o di rapporti giuridici la cui unitarietà è disposta dalla legge (è il caso, ad esempio, del concetto di eredità che è costituita da tutto il patrimonio del de cuius visto in un’ottica unitaria, complessiva).

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