Gruppi d’imprese e procedura unitaria per la gestione della crisi d’impresa

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo D.Lgs. n. 14/2019 emanato in attuazione della Legge n. 155/2017 ha introdotto la possibilità per i gruppi d’impresa di instaurare procedure unitarie di gestione della crisi o di insolvenza.

Tenendo in considerazione la prassi giurisprudenziale e i criteri esposti nella Legge n.  155/2017 nel Codice è stata prima di tutto data una definizione di gruppo di imprese definendole “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento”.

Con la riforma è permesso presentare un’unica domanda di accesso al concordato preventivo o di omologa di un accordo di ristrutturazione. 

Le domande dei gruppi saranno valutate dai Tribunali sede di sezione specializzata in materia di imprese ex art. 1 Decreto Legislativo 27 giugno 2003 n. 168. e sarà permessa la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale che gestirà le procedure di tutte le imprese del gruppo.

Gestione unitaria crisi nel concordato preventivo

L’art. 285 CCI presume per il piano concordatario di gruppo possa prevedere “la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo”. Nel caso in cui però dal confronto tra i flussi complessivi che derivano dalla continuazione dell’attività e i flussi complessivi che derivano dalla liquidazione risulti che i creditori saranno soddisfatti meglio in caso di continuità aziendale si dovrà applicare solamente la procedura di concordato in continuità

Il piano di concordato può anche prevedere che si effettuino trasferimenti di risorse infragruppo, ma in tal caso sarà necessario che un professionista attesti che queste operazioni siano necessarie per mantenere la continuità aziendale e soddisfare al meglio i creditori. 

Il  piano di concordato per essere omologato dal Tribunale dovrà soddisfare i creditori in misura non inferiore a quanto si ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.

I soci che non sono d’accordo con l’instaurazione del concordato di gruppo possono proporre opposizione all’omologazione del concordato di gruppo qualora ravvisino un pregiudizio arrecato alla società.

I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Il concordato di gruppo e’ approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall’articolo 109.

Non sono ammesse al voto le imprese del gruppo titolari di crediti verso la procedura.

Gestione unitaria crisi nell’accordo di ristrutturazione 

L’art. 285 CCI prevede che i piani di ristrutturazione dei debiti devono essere “idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’ del piano o i piani.”

Il piano se l’impresa debitrice ne fa richiesta può essere pubblicato nel registro delle imprese.

Gestione unitaria crisi nella liquidazione giudiziale

L’art. 287 CCI prevede che più imprese in stato di insolvenza che fanno parte dello stesso gruppo possono essere assoggettate ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria se esistono forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi atte ad ottenere il migliore soddisfacimento dei creditori delle varie imprese del gruppo, tenendo, in ogni caso, separate le masse attive e passive e in tal caso il Tribunale nomina un unico Giudice Delegato, un unico Curatore e un solo Comitato dei creditori.

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