Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

Le fatture per operazioni inesistenti sono le c.d. fatture false, vale a dire fatture emesse o ricevute in assenza di una reale operazione commerciale di vendita o acquisto di beni o servizi.

I casi di operazioni inesistenti sono tipici casi di contestazione di reati tributari, oltre che di complessi contenziosi col Fisco.

Sul piano penale, l’art.2 D. Lgs 74/2000 punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi con lo scopo di abbattere la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e, simmetricamente, conseguire un credito Iva inesistente.

Specularmente, l’art. 8 D. Lgs. 74/2000 punisce la condotta di colui che al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Spesso lo schema fraudolento si realizza mediante l’interposizione – tra l’acquirente e il cedente dei beni o dei servizi – di soggetti denominati “cartiere”, ovvero quelle società costituite ad hoc che non hanno una reale struttura operativa, che non versano le imposte dovute, ma hanno il solo scopo di creare un credito IVA inesistente nei confronti dell’acquirente finale.

La società cartiera viene creata con l’obiettivo di consentire ad altri operatori economici di evadere le imposte, attraverso la giustificazione contabile delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da ulteriori imprese, realmente operative, che vengono celate al Fisco.

Sotto il profilo sanzionatorio è molto importante distinguere le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti rispetto alle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle società cartiere.

Si parla di fatture oggettivamente inesistenti quando viene fatturata una determinata operazione, ma nella realtà ne è stata effettuata un’altra, ovvero non è stata realmente posta in essere alcuna operazione.

Si parla invece di fatture soggettivamente inesistenti allorquando la transazione economica è stata realmente effettuata, ma deve essere ricondotta a soggetti diversi.

Sullo specifico punto, la distinzione tra fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti assume fondamentale importanza in quanto, qualora non venga provata la consapevolezza di prendere parte ad una frode da parte dell’acquirente, nel caso di fatture soggettivamente inesistenti, il costo dell’acquisto del bene o del servizio potrebbe addirittura essere riconosciuto deducibile dal reddito d’impresa qualora ricorrano i requisiti generali di deducibilità dei costi previsti dall’articolo 109 Tuir (competenza, l’inerenza, la certezza e l’obiettiva determinabilità delle spese sostenute) (veggasi Circolare Ade 32/E/2012).

Tuttavia l’acquirente in buona fede ha comunque l’onere di verificare che l’emittente della fattura sia realmente in grado di fornire quei determinati beni o servizi, sgombrando il campo da eventuali dubbi che facciano sospettare l’esistenza di irregolarità o, in casi estremi, di evasione fiscale; egli dovrà provare di aver svolto le trattative commerciali in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente. In concreto, l’acquirente potrà dimostrare la propria buona fede ad esempio conservando traccia sia di quei riscontri – effettuati presso la Camera di Commercio – che confermino la regolare esistenza del fornitore, che dell’identità degli interlocutori con cui sono state condotte le trattative commerciali, nonché la loro riconducibilità al soggetto cedente indicato nella fattura emessa.

Di converso, nell’ ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, il Fisco potrà negare la detrazione Iva solo qualora venga provata, sotto il profilo oggettivo, la consapevolezza dell’acquirente di prendere parte ad una frode fiscale.

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