Fallimento della ditta individuale

L’imprenditore individuale non è esente di diritto dal fallimento in quanto la legge fallimentare esplicita che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti locali, contro l’impresa individuale quindi potrebbero essere avanzate istanze di fallimento e se viene superato dall’impresa almeno uno dei tre requisiti dettati dall’art. 1 l.f. come meglio specificato nel nostro articolo “ISTANZA DI FALLIMENTO: PRESUPPOSTI PER L’AMMISSIONE”, può essere dichiarata fallita.

Sarà onere dell’imprenditore dimostrare al Tribunale in sede di udienza pre-fallimentare la non sussistenza del superamento delle soglie previste dall’art. 1 l.f.

 

Definizione di ditta individuale

La ditta è un elemento caratteristico delle imprese individuali, è il nome commerciale con il quale l’imprenditore esercita l’attività d’impresa ed è uno strumento necessario di individuazione dell’impresa stessa. Ai sensi dell’art. 2563 c.c. deve contenere il cognome o la sigla dell’imprenditore in modo da garantire la sua riconoscibilità giuridica nei confronti dei consumatori.

La ditta individuale è una forma giuridica semplice e per la sua costituzione non è necessario versare un capitale minimo e non serve rispettare requisiti particolari.

Responsabilità dell’imprenditore individuale

Caratteristica fondamentale di una ditta individuale è che l’imprenditore risulta l’unico responsabile della gestione aziendale e assume in pieno i rischi derivanti dall’attività d’impresa.

L’imprenditore risponde con il proprio patrimonio personale per i debiti contratti dall’impresa, ciò comporta che i creditori dell’azienda possono rivalersi sul suo patrimonio per recuperare i crediti che vantano nei confronti dell’azienda.

Anche dopo la chiusura della procedura concorsuale i creditori potranno reclamare il proprio credito direttamente all’imprenditore individuale previo ricevimento da parte del curatore fallimentare di un attestato di carenza di beni.

Se si possiede l’attestato di carenza dei beni si può richiedere il sequestro del patrimonio ma non si possono promuovere azioni esecutive fino a quando il debitore sia ritornato capiente economicamente.

Ci sono dei beni considerati indispensabili al fine del sostentamento del fallito e della sua famiglia che non possono essere pignorati (art. 514 c.p.c.) quali a titolo di esempio i mobili necessari come il letto, il tavolo da pranzo, i cassettoni, le stufe, i fornelli e utensili da cucina, il frigorifero, la lavatrice, i vestiti, la biancheria, i beni che hanno un valore affettivo come l’anello nuziale, le cose sacre che servono per l’esercizio del culto, gli animali di affezione o da compagnia, animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del fallito, ed i beni che servono per svolgere la propria attività lavorativa. Inoltre il Giudice Delegato può disporre la corresponsione di un assegno periodico per il mantenimento e le spese mediche del fallito e della sua famiglia.

 

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