Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili

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La dichiarazione di fallimento di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice, di società in accomandita per azioni, oltre ad essere applicata al soggetto dichiarato fallito può, per estensione, causare il fallimento dei soci.

Il fallimento si estende a quei soci che sono illimitatamente responsabili nei confronti del soggetto fallito.

La legge fallimentare disciplina l’estensione del fallimento ai soci all’art. 147 l.f., tale articolo al comma 1 stabilisce che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Difatti, l’estensione colpisce non solo i soci persone fisiche ma anche i soci non persone fisiche.

Il socio può essere dichiarato fallito se non è trascorso un anno “…dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione… e se tali evenienze sono state pubblicizzate adeguatamente tramite iscrizione nel registro delle imprese; il socio può, altresì, in questo caso, essere dichiarato fallito solo se i debiti esistenti alla data di cessazione della sua responsabilità illimitata sono relativi e collegati all’insolvenza.

Il patrimonio del socio, è coperto dal beneficio di escussione, ovvero i creditori possono “intaccarlo” solo dopo aver cercato di recuperare il patrimonio della società fallita.

Anche il socio accomandante, nonostante la sua qualità di socio limitatamente responsabile (qualora venga dimostrato essere un amministratore di fatto della società) potrà essere dichiarato fallito, in quanto tale fattispecie estenderebbe su di lui la qualifica di socio illimitatamente responsabile.

Ci sono altri soggetti, inoltre, che possono subire l’estensione del fallimento. Questi altri soggetti sono i soci occulti, ovvero quei soci la cui esistenza emerge dopo la dichiarazione di fallimento e la società occulta la cui esistenza emerge dopo la dichiarazione di fallimento.

Una recente sentenza della Cassazione, la numero 27013 del 12 novembre 2008, ha affermato che il motivo dell’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili è da ravvisarsi nella volontà di accrescere la garanzia generale delle obbligazioni contratte dalla società per mezzo del patrimonio individuale dei soci.

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha mantenuto l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili disciplinandolo all’art. 256 c.c.i., comma 1: “la sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.”

Estensione della dichiarazione d’insolvenza ai soci nel codice della crisi d’impresa

La riforma del 2019 ha, poi, ampliato la sfera dei soggetti che possono proporre la domanda di estensione della liquidazione giudiziale ad altri soci emersi dopo l’apertura della procedura. Ossia oltre al curatore, al creditore e al socio contro cui la procedura è stata aperta, potranno farne richiesta anche il pubblico ministero, gli stessi soci che dovranno subire l’estensione e i creditori di quest’ultimi.

Inoltre, il comma 5 dell’art. 256 c.c.i. amplia anche la sfera d’estensione del fallimento del comma 5 dell’art. 147 l.f., in quanto prevede che in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società, qualora si accerti che quest’ultima sia, in concreto, riferibile ad una società di fatto di cui la società in liquidazione è socio illimitatamente responsabile, il tribunale disponga l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti anche della società di fatto così accertata e degli altri soci illimitatamente responsabili della stessa.

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