Eredità e pagamento dell’imposta sulla stessa

testamento

Il diritto successorio è costituito da norme che regolano le vicende riguardanti il patrimonio di un soggetto per il periodo successivo alla sua morte.

Il diritto successorio riguarda, quindi, i rapporti trasmissibili ovverosia: diritti patrimoniali assoluti (ad eccezione di quelli personalissimi), contratti e obbligazioni (ad eccezione di quelli fondati sulle qualità personali del de cuius) ed anche i rapporti inerenti all’azienda.

La successione: le tipologie

La successione ereditaria si apre al momento della morte della persona nel luogo del suo ultimo domicilio.

La successione può essere:

  • A titolo universale: l’erede (o gli eredi) subentra nella totalità dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius. In questo caso l’erede, accettando l’eredità, acquisirà anche gli eventuali debiti che erano in capo al de cuius;
  • A titolo particolare: il legatario (o i legatari) subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali del de cuius. Il legatario non deve provvedere all’accettazione del lascito, diviene tale in maniera sostanzialmente automatica. Peraltro, in generale (esiste la possibilità di prevedere una determinata prestazione proporzionata al valore del bene ricevuto), allo stesso viene attribuito solo un vantaggio non essendo tenuto al pagamento dei debiti ereditari.

Le successioni possono essere di tre tipi:

  1. Per testamento: il de cuius ha disposto – con testamento – l’assegnazione del proprio patrimonio ad eredi e legatari;
  2. Legittima: disposta e prevista dalla legge (può applicarsi anche in via residuale rispetto a quella testamentaria per eventuali beni esclusi dal testamento);
  3. Necessaria: è prevista nei casi in cui il de cuius abbia violato la c.d. quota di legittima non rispettando i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti.

Il diritto delle successioni appare molto ampio e complesso e sarebbe opportuno trattare i vari elementi costitutivi (tra questi la capacità di succedere, l’apertura della successione, la successione a titolo universale o particolare, le tipologie di accettazione dell’eredità e le modalità, la rinuncia, la revoca, l’impugnazione ecc.).

In questa sede, tuttavia, analizzeremo principalmente gli adempimenti economici collegati alla successione.

Entro un anno dall’apertura della successione, i chiamati a succedere devono presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la “dichiarazione di successione”, documento che contiene le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione.

Le tasse di successione

La successione per causa di morte impone il compimento di alcuni adempimenti anche dal punto di vista fiscale.

L’imposta di successione si applica sull’asse ereditario, cioè sulla differenza tra l’attivo e il passivo ereditario, tenendo conto delle franchigie e delle esenzioni previste dalla legge.

La dichiarazione di successione va redatta su un apposito modello che dovrà poi essere presentato all’Agenzia delle Entrate della circoscrizione nella quale risiedeva il defunto al momento del decesso.

Per quanto riguarda le differenziazioni basate sul grado di parentela la legge prevede che:

  • per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori ecc.): è prevista un’aliquota pari al 4% del valore ricevuto al netto dei debiti. Non sarà dovuta alcuna imposta se la quota di eredità spettante è inferiore ad 1 milione
  • per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle: è prevista un’aliquota pari al 6%. In questo caso la franchigia è fissata ad euro 100.000,00;
  • per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado: è prevista un’aliquota pari al 6% ma non si applica alcuna franchigia;
  • per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti: è prevista un’aliquota pari all’8% e non si applica alcuna franchigia;
  • per l’erede portatore di handicap grave: l’imposta sarà dovuta solo se il valore dell’asse ereditario supera un milione e cinquecentomila euro.

I beni esenti

Sono previste dalla legge determinate esenzioni: tipologie di beni che non rientrano nel valore complessivo dell’eredità o della donazione.

Tra questi:

  • titoli di stato italiani e di altri paesi Ue;
  • aziende, rami di azienda o quote di controllo in società di capitali, se i parenti in linea retta o il coniuge proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno cinque anni dalla data del trasferimento;
  • TFR e le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare;
  • veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico;polizze vita.

Modalità di pagamento

La liquidazione avviene, ad opera dell’Agenzia dell’entrate, entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione; una volta ricevuta la notifica il soggetto avrà 60 giorni per provvedere al relativo pagamento utilizzando il tramite del Modello F24.

È altresì possibile una rateizzazione del pagamento ma sarà necessario formulare la relativa richiesta entro i 60 giorni di cui sopra.

Imposta ipotecaria e imposta catastale

È opportuno precisare che, come spesso accade, quando la successione ha per oggetto beni immobili essa è gravata anche da due ulteriori imposte:

  • l’imposta ipotecaria: nella misura del 2%;
  • l’imposta catastale: nella misura dell’1%.

Avv. Giulia Invernizzi

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