Emergenza Covid e APP “IMMUNI”

app immuni

La pandemia del Covid-19 ha avuto un forte impatto anche sotto il profilo della nostra privacy, diritto fondamentale necessariamente recessivo rispetto alla sicurezza dello Stato, nel giudizio di bilanciamento degli evidenti interessi in gioco.

Ed invero il Governo, particolarmente impegnato in questa fase nella gestione dell’emergenza Covid-19, ha scelto di ricorrere alla tecnologia per la lotta alla prevenzione del Covid-19 investendo nella applicazione denominata App “Immuni”.

Inutile dire che l’argomento ha accesso fin da subito un forte dibattito

Secondo le linee guida del Comitato europeo dei Garanti del 21 aprile u.s.  nonché le raccomandazioni fornite dal Governo, non è necessario conoscere la posizione del singolo utente per raggiungere la finalità del trattamento, che è quella di tracciare i contatti di prossimità in modo da avvertire chi ha avuto un contatto a rischio con chi è risultato positivo entro un determinato arco di tempo utile a individuare la potenziale cerchia di contagi.

Ciò rende più facile rispettare il fondamentale principio della cd. minimizzazione dei dati, ex artt. 5 e 6 del GDPR, che impone il rispetto del principio di pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.

Alla stessa stregua, si afferma che non è necessario identificare i singoli utenti, in quanto i dati dovranno essere anonimi e se non è possibile almeno pseudo-anonimizzati.

Nel meccanismo dell’App in esame, entrano sicuramente in gioco anche i principi di privacy by design, alla luce del quale è necessario scegliere un applicativo conforme al GDPR sin dalla progettazione al fine di prevenire il più possibile il verificarsi dei rischi e quello di privacy by default, ossia privacy come impostazione di default.

Un profilo decisamente delicato è quello che riguarda la conservazione dei dati in oggetto. A tal riguardo, si è optato per l’ottica che i dati di tracciamento raccolti siano conservati anche nel dispositivo del terminale dell’utente e quindi non ci sarà una conservazione se non da parte dall’autorità pubblica.

Tanti i dubbi degli esperti della materia, vertenti in particolare su quanto tale sistema di tracciamento sia davvero volontario o meno. Resta inteso che il mancato scaricamento dell’applicazione non avrà conseguenze o limiti riguardo “all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati”, in termini per esempio di spostamenti dei singoli cittadini da un luogo all’altro, una volta riaperti definitivamente i confini regionali.

Ed invero, per il Comitato dei Garanti, l’App implica una rilevante interferenza nella persona e pertanto la sua installazione non potrà che essere volontaria.

Ancora, si faccia una riflessione in termini di base giuridica: volontarietà non significa consenso ed infatti il trattamento si manifesta come necessario per un compito di interesse pubblico e poiché in tali termini è valido solo in presenza di una legge, è facile individuarla nella decretazione di urgenza.

Sempre compito del Governo sarà quello di fornire il più possibile informazioni sul funzionamento tecnico dell’applicazione stessa, nonché le misure di sicurezza; senza considerare la necessità di una valutazione di impatto trovandoci nell’ipotesi ex art 35 che la prescrive in ipotesi di trattamento su larga scala

Resta inteso che la trasparenza verso la comunità deve farla da padrona in quanto il rispetto di tale valore è l’unico mezzo per poter guadagnare la fiducia delle persone e per converso garantire l’efficacia di tale meccanismo di tracciamento.

Secondo il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, tanti i principi emanati intorno a tale tanto discussa applicazione.

A partire dall’affidamento della piattaforma ad infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da soggetti pubblici o società a totale partecipazione pubblica.

Il connotato di pubblicità deve caratterizzare anche i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma stessa.

Devono essere garantite agli utenti informazioni riguardanti le finalità e le operazioni di trattamento.

Sotto tale profilo, i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella indicate, salvo l’utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica.

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