Digital tax implicazioni e termini

Il mancato accordo in Europa circa la tassazione sui servizi digitali e la proposta italiana, la Digital Tax

Nel marzo 2018 la Commissione Europea proponeva l’introduzione della Web Tax: una tassazione applicabile ai ricavi derivanti dalla vendita di pubblicità, cessione dati e intermediazione tra utenti e business.

In altre parole lo scopo era quello di provvedere alla tassazione delle società operanti sul web di modo che ogni Stato Membro possa tassare i profitti dove questi sono generati, anche se le aziende non hanno una presenza fisica nel loro territorio.

Secondo la proposta europea una società operante sul web diventerebbe equiparabile ad ogni altra azienda presente sul territorio se:

  • I suoi ricavi annuali in uno Stato membro superano i 7 milioni di euro;
  • Vede più di 100.000 utenti registrati in uno Stato membro;
  • Possiede più di 3.000 contratti per servizi digitali ad utenti business.

La proposta non mostra particolari criticità, tuttavia rappresenta una situazione temporanea.

Lo scenario europeo è caratterizzato da un forte contrasto tra Paesi membri circa la tassazione sui servizi digitali: ci sono Paesi come Irlanda, Danimarca, Svezia e Finlandia che, caratterizzati da una bassa imposizione fiscale, beneficiano dello spostamento di denaro operato dai giganti del mondo digitale al fine di eludere il fisco nazionale.

Proprio a causa di queste opposizioni, l’Europa non è stata in grado di giungere ad un accordo condiviso per provvedere alla corretta tassazione dei giganti del mondo digitale.

L’Italia, così come la Francia, si è mossa in maniera autonoma introducendo, appunto, la Digital Tax.

La Digital Tax è la proposta di legge (affrontata per la prima volta dal governo Renzi) volta alla regolamentazione della tassazione relativa alle importanti multinazionali operanti nel Web di modo da garantire un regime di equità fiscale e leale concorrenza nel mercato.

Le aziende che andrebbero incontro a questo regime, tra le altre, sono i grandi colossi del web come Amazon, Google, Facebook.

A seguito della sua introduzione con la Legge di Bilancio 2019, in Italia, a partire dal 01/01/2020, verrà applicata l’imposta sui servizi digitali.

In cosa consiste la Digital Tax

La scelta di istituire una “imposta sui servizi digitali” si colloca nel filone di pensiero basato sulla opportunità di introdurre una “web tax” con cui tassare i redditi prodotti dalle multinazionali che operano nel mercato digitale, riformando, a livello mondiale, i criteri che sanciscono la localizzazione territoriale dei redditi derivanti da attività digitali.

L’imposta sui servizi digitali, anche detta Digital Tax, è la tassazione, con aliquota al 3%, sull’ammontare dei ricavi tassabili conseguiti nel corso dell’intero anno solare.

L’imposta sui servizi digitali si applicherà sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi individuati dal co. 37 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018:

  1. la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  2. la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  3. la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

L’imposta dovrà essere versata entro il 16/02 dell’anno solare successivo a quello di riferimento mentre le imprese interessate dovranno presentare una dichiarazione sull’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31/03 dello stesso anno.

La Digital Tax verrà applicata alle imprese o gruppi di imprese che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato:

  • un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro;
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali conseguiti nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni di euro.

E’ importante precisare che la Digital Tax sarà immediatamente esecutiva non richiedendo un apposito decreto ministeriale per la sua applicazione.

La Digital Tax trova applicazione nel caso in cui l’utente del servizio sia localizzato in Italia nell’anno d’imposta in cui il servizio risulta tassabile: ciò significa che non sarà limitato residente fiscalmente in Italia ma anche quando ricorrano le condizioni previste dal terzo periodo del co. 40:

  • Servizi di “veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia”;
  • Servizi di “messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi”;
  • Servizi di “trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digitale“.

I ricavi tassabili vanno comunque assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette: il loro ammontare è dato dal prodotto dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la “percentuale rappresentativa” della parte di tali servizi collegata al territorio italiano.

Avv. Giulia Invernizzi

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