Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Le detrazioni Irpef

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano, da tempo, di più d’una agevolazione fiscale.

Una delle più importanti e di cui si è maggiormente usufruito è l’agevolazione prevista dall’art.16 bis del DPR 917/86, consistente nella possibilità di detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero e ristrutturazione, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad €. 48.000 per unità immobiliare.

Un ulteriore importante intervento è stato quello previsto dal decreto legge n.83/2012 che – in riferimento alle spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013 – elevava al 50% la percentuale di detrazione e ad €. 96.000 l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

La previsione di cui sopra è stata oggetto di numerose proroghe: da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha rinviato al 31 dicembre 2019, e poi al 31 dicembre 2021, la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef.

Andiamo ora ad esaminare chi sono i soggetti che possono usufruire di tale agevolazione.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), indipendentemente dalla residenza di questi ultimi all’interno dello Stato o meno.

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Tra questi:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • per quanto riguarda i condomini: ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del c.c.;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, ciò solo per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio (solo per le spese sostenute dopo il 31/12/2015).

Per quanto riguarda la tipologia di interventi per i quali spetta l’agevolazione fiscale si richiamano:

  1. In relazione alle singole unità immobiliari: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di calamità, lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche o lavori volti a favorire la mobilità per persone con gravi disabilità, interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico, interventi per il risparmio energetico, per l’adozione di misure antisismiche, interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici;
  2. In relazione alle parti comuni di edifici residenziali (condomini): interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. 

L’agevolazione IVA

I benefici fiscali relativi alle opere di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio non si esauriscono nella possibilità di detrazione Irpef: sono state infatti introdotte numerose altre agevolazioni.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota

Iva ridotta: a seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, che sia essa ordinaria o straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%, mentre sui beni (es. ascensori, infissi, caldaie, videocitofoni ecc) l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Il Superbonus al 110%

L’art. 119 del Decreto Rilancio del 2020 ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a determinati interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La detrazione al 110% sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo per determinati e specifici interventi:

  • interventi di isolamento termico (con determinate specifiche): in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad €. 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari comunque indipendenti, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari è previsto un massimo di €. 40.000 per unità, mentre per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari è previsto un massimo di €. 30.000 per unità;
  • interventi sulle parti comuni di edifici per la sostituzione o l’installazione di determinati impianti (es. impianti di climatizzazione, impianti di riscaldamento, impianti ibridi, geotermici, pompa di calore, impianti fotovoltaici ecc): in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese – per gli edifici composti da massimo otto unità immobiliari – non superiore ad €. 20.000,00 per unità, mentre per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari è previsto un massimo di €. 15.000,00 per unità.

E’ importante precisare che, per le persone fisiche, le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.

La detrazione è concessa solo a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati; questi ultimi dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Peraltro è opportuno precisare che, con la conversione in legge del decreto Rilancio, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del MISE con le specifiche relative ai i requisiti tecnici e alle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio consente, inoltre, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Avv. Giulia Invernizzi

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