Decreto sostegni: contributo a fondo perduto per professionisti e autonomi

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, denominato decreto Sostegni, ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato ad aiutare le attività economiche danneggiate dalla crisi pandemica. 

Il bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare telematicamente a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.  

Il contribuente potrà servirsi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia delle Entrate. 

Nell’istanza è prevista un’apposita divisione relativa alla modalità di godimento del contributo, in cui il contribuente deve scegliere, in maniera definitiva, se ottenere l’importo con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. 

Per ottenere il bonus, il contribuente deve soddisfare i seguenti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

I soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 hanno diritto di percepire il contributo senza dover rispettare il requisito del calo di fatturato/corrispettivi, purché rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro. 

Difatti, il contributo a fondo perduto, come viene specificato nell’art.1 del Decreto Sostegni, può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.  

In aggiunta, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.  

Mentre, i soggetti esclusi al fondo perduto sono quelli la cui attività risulta cessata dal 23 marzo 2021 o che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 24 marzo 2021, gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir). 

L’importo del contributo è determinato applicando una determinata percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro; 
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila; 
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione; 
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni; 
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni. 

In ogni caso, viene garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e un contributo minimo a 2.000 euro per le persone giuridiche.  

L’importo del contributo riconosciuto non può superare l’importo di 150.000 euro. 

Il contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per le imposte sui redditi che per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

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