Crisi d’impresa e procedure di allerta una definizione

Crisi d’impresa e procedure di allerta: una definizione

Alcuni cenni sul nuovo codice della crisi d’impresa

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, all’art.12, disciplina gli effetti e l’ambito di applicazione degli strumenti di allerta introdotti con la riforma e dei quali molteplici professionisti del diritto concorsuale dovranno divenire esperti.

Gli strumenti di allerta sono individuati negli obblighi di segnalazione posti a carico di:

organi societari (art.14 CCII):

  • Organi di controllo societari,
  • Il revisore contabile,
  • La società di revisione

Ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni.

Creditori pubblici qualificati (art.15 CCII), allorquando l’esposizione debitoria ha superato predeterminate soglie:

  • Agenzia delle Entrate,
  • INPS,
  • Agenzia delle Entrate Riscossione

A) Qual’è l’obbligo di segnalazione per gli organi societari?

L’obbligo imposto è quello di verificare che l’organo amministrativo valuti continuamente e costantemente, utilizzando le conseguenti idonee iniziative:

  • l’assetto organizzativo dell’impresa,
  • l’equilibrio economico finanziario
  • il prevedibile andamento della gestione
  • segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Come dev’essere la segnalazione?

La segnalazione dev’essere:

  • motivata,
  • per iscritto
  • a mezzo pec o con mezzi che ne assicurino la prova di avvenuta ricezione
  • contenere un congruo termine non superiore a 30 giorni entro il quale l’organo ammnistrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

Cosa succede se l’organo amministrativo non si attiva o si attiva ma in modo inadeguato?

gli organo di controllo informano senza indugio l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga agli obblighi di segretezza, qualora:

  • qualora non vi sia attivazione da parte dell’organo amministrativo,
  • vi sia attivazione da parte dell’organo amministrativo ma essa risulta inadeguata,
  • non vengano adottate nei successivi 60 giorni dalla segnalazione, le misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi.

B) Come dev’essere l’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici?

I creditori pubblici devono compiere la segnalazione al debitore quando l’esposizione debitoria ha superato determinate soglie previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

La segnalazione avverrà, nell’ipotesi in cui il debitore, entro 90 giorni dall’avviso,

  • non avrà estinto il proprio debito o
  • regolarizzato il pagamento rateale con l’Agenzia delle entrate o
  • non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o
  • domanda per l’accesso alla procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, l’obbligo di segnalazione all’OCRI opera:

  • Per gli organi di controllo societari nel momento in cui vi siano indizi di crisi dell’impresa;
  • Per i creditori pubblici qualificati quando l’esposizione debitoria abbia superato predeterminate soglie.

Chi sono i soggetti destinatari delle procedure di allerta?

Si evidenzia che gli strumenti di allerta si applicano:

  • ai debitori che svolgono attività imprenditoriale medie – e medio -piccole;
  • ai debitori che svolgono attività imprenditoriale agricola, che gestiscono le c.d. imprese minori compatibilmente alla struttura organizzativa;
  • imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa con l’inciso che il procedimento è integrato ai sensi dell’articolo 316, comma 1, lett. a) e b) del CCII.

Ricevuta la segnalazione o da parte degli organi di controllo societari o da parte di uno dei creditori pubblici qualificati o da parte del debitore che abbia presentato istanza di accedere alla composizione assistita della crisi (ex articolo 19, comma 1, CCII), il referente dell’OCRI procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione agli stessi organi di controllo (e al revisore contabile o alla società di revisione: propone la bozza di schema di decreto legislativo correttivo), se esistenti, e entro tre giorni lavorativi alla nomina di un Collegio di tre esperti:

a) uno designato dal Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale o da un suo delegato;

b) uno designato dal Presidente della CCIAA, o da un suo delegato, diverso dal referente;

c) uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

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