Crisi d’impresa e cassa integrazione

 Crisi d’impresa e gestione dei dipendenti appartenenti alle c.d. categorie protette

La legge n.68 del 1999, prevede che il lavoratore con condizioni psico-fisiche particolari, sia collocato nell’occupazione a lui più idonea e dunque più proficua per sé e per l’azienda che lo assume. La norma dispone quelle che sono le finalità che il legislatore intendeva raggiungere. All’art.1, infatti, si evidenzia: “la finalità è la promozione e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento”. La ratio etico-sociale si basa sull’inserimento e nell’integrazione delle persone disabili che pur presentando delle minorazioni, devono vedersi riconosciuto il loro spazio nell’economia del Lavoro.

Con il “jobs act” (dlgs.81/2015 e dlgs 105/2015) inoltre, si è intervenuti per semplificare ulteriormente questo inserimento; ne viene fuori un elaborato organico completo.

Secondo l’art.1 della L. n.68/99 i soggetti destinatari della tutela sono:

  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, che presentino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (dunque dal 46% in poi);
  • le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertate dall’INAIL;
  • le persone non vedenti (L. n.382/1970 e successive modifiche);
  • le persone sordomute (L. n.381/1970 e successive modifiche);
  • le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con menomazioni annesse alle tabelle di cui al testo unico in materia di pensioni di guerra d.p.r. n.915/78.

In un’ottica di tutela, misure particolari sono previste anche per coloro i quali pur non avendo menomazioni psico-fisiche si trovano in particolari situazioni di svantaggio o disagio sociale. All’art.18 L. n. 68/99, infatti, viene attribuita una quota di riserva sul numero dei dipendenti, a favore di:

  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
  • coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  • dei profughi italiani rimpatriati il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
  • orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L.n.407/1998).

Considerato il periodo di crisi economica causato dal Covid-19, il Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del primo decreto Ristori (D.L. 137/2020).

Nel provvedimento sono stati riportati anche i contenuti degli altri 3 decreti Ristori:

– il Decreto Ristori-bis (D.L. n. 149/2020);

– il Decreto Ristori-ter (D.L. 154/2020);

– il Decreto Ristori-quater (D.L. n. 157/2020).

I predetti decreti legge nn. 149, 154 e 157 vengono contemporaneamente abrogati, mantenendo, tuttavia, gli atti e i provvedimenti adottati medio tempore, oltre che gli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della loro vigenza.

Il testo passa ora alla Camera dove non sono previste ulteriori modifiche rispetto a quanto deliberato in prima lettura.

Di particolare rilevanza, sono le novità introdotte per le imprese sociali in rapporto alle cosi dette “categorie protette”. Con una modifica parlamentare vengono, infatti, considerate le imprese sociali intese quali imprese che svolgono in maniera stabile e prevalente, senza scopo di lucro, attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Queste, vengono inserite nella cerchia dei soggetti con i quali i servizi di collocamento mirato di persone con disabilità stipulano convenzioni quadro (aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro) al fine di favorire l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili.

Il decreto, poi, estende alle medesime imprese la possibilità di considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente.

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