Crisi da sovraindebitamento, quali sono i principali aggiornamenti

sovraindebitamento

La L. 176/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, introduce importanti novità in relazione alla Legge sul sovraindebitamento (L.3/2012).

All’articolo 4 ter viene prevista una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge.

Inoltre, la nozione di “consumatore” (quale soggetto che ha possibilità di accedere alle procedure di cui alla L.3/12), viene estesa. Infatti, per consumatore si intende:

  1. la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta
  2. il socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Ulteriore modifica riguarda l’articolo 7 L. 3/2012 nel quale vengono aggiunte altre circostanze a causa delle quali il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta

(comma 2):

  1. se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  2. se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  3. se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

È inoltre stato espressivamente previsto che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Le procedure famigliari 

La L. 176/2020 ha introdotto nella L. 3/2012 il nuovo articolo 7 bis che disciplina le procedure familiari, di fatto anticipando un istituto innovativo previsto con il Codice della

Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

Il nuovo articolo 7 bis consente ai membri di una stessa famiglia di presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando:

  1. siano conviventi o 
  2. quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Possono essere considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.

In questi casi, comunque, le masse attive e passive rimangono distinte.

Le novità del piano del consumatore

Ulteriore novità riguarda l’articolo 8 L. 3/2012 con la quale è stata inserita la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

È stata prevista anche la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda il

Rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del

debito.

L’accordo di composizione della crisi

Quando invece l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è stata concessa la possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che 

  1. il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o 
  2. se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Novità sulla relazione particolareggiata 

L’articolo 4 ter L. 176/2020 riforma anche i contenuti della relazione particolareggiata dell’Occ che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex articolo 9, comma 3 bis, L.3/2012.

La stessa deve indicare:

  1. le cause dell’indebitamento,
  2. la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni;
  3. le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
  4. la completezza e attendibilità della documentazione depositata;
  5. l’indicazione presunta dei costi della procedura;
  6. l’indicazione della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

È stato previsto l’inserimento di un ulteriore comma 3 bis 1 all’interno dell’articolo 9, secondo il quale anche alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una

relazione particolareggiata dell’Occ che deve indicare tra l’altro: percentuali, modalità e tempi

di soddisfacimento dei creditori; indicazioni dei criteri adottati nella formazione delle classi

ove previste.

Sull’omologazione e la mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria

All’articolo 12 L. 3/2012 è stato inserito il comma 3 quater, che prevede che il Tribunale omologhi l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall’articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell’Occ, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il debitore incapiente

Infine, ulteriore novità è introdotta con l’articolo 14-quaterdecies, relativo al debitore incapiente, che anticipa un istituto previsto col Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Il debitore incapiente è quel sovraindebitato, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.

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