Crisi da sovraindebitamento: il periodo minimo di sorveglianza

Crisi da sovraindebitamento

Nella normativa sul sovraindebitamento L.3/12 non esiste un articolo che disponga quale sia il periodo di sorveglianza a cui il debitore debba essere sottoposto in pendenza di procedura.

Tuttavia, troviamo una durata minima per la procedura di Liquidazione del patrimonio mentre, nulla viene disposto in merito alle due procedure di Piano del consumatore e Accordo di ristrutturazione della crisi.

L’art.14 quinquies della L.3/12, in materia di Liquidazione del patrimonio dispone che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda”. Pertanto, nella Liquidazione del patrimonio la procedura rimane aperta per un minimo di quattro anni e quindi, il debitore è sottoposto a un periodo di sorveglianza della medesima durata.

In merito all’Accordo e al Piano, come sopra anticipato, non viene indicato alcun termine minimo, in quanto, lo stesso dipenderà dall’esecuzione del piano e dall’accordo raggiunto coi creditori.

Tuttavia, orientamento giurisprudenziale (Cass. n.15221/13 resa a Sez. Unite) la risoluzione della crisi, tramite concordato, è caratterizzata dalla breve durata della esecuzione, anche in ragione di quanto previsto dall’art.111 Cost. quale principio della ragionevole durata del processo. Sia per ragioni di prevedibilità di esecuzione del piano sia per la ammissibilità del sacrificio dei diritti dei creditori, sarebbe previsto il medesimo limite temporale nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione ex L.3/122.

È previsto un limite di durata del Piano del consumatore o dell’Accordo di ristrutturazione?

Quanto appena riportato è altresì sostenuto da autorevole dottrina la quale afferma che un piano può dirsi realizzabile solo se eseguito entro un arco temporale tra i tre e i cinque anni, in quanto questa riduzione temporale consente di ridurre il rischio di errore previsionale di tendenze future che potrebbero compromettere l’esecuzione corretta del piano (si evidenza che è possibile predisporre un piano con maggiore durata, se fondato su elementi rilevanti). 

In conclusione, alla luce di quanto sopra, si potrebbe affermare che se un piano o un accordo debbano durare tra i tre e i cinque anni mentre, la Liquidazione del patrimonio debba durare un minimo di quattro anni, il periodo di sorveglianza non può essere di un anno o due.

Ci si chiede, quindi, se il debitore riesce a ultimare un Piano o un accordo e, quindi, soddisfare i creditori in un arco temporale inferiore ai tre anni, la procedura deve rimanere comunque aperta?

 

La risposta sembrerebbe affermativa in quanto, le motivazioni di dottrina e giurisprudenza in merito alla durata della procedura si fondano sulla circostanza che gli strumenti della crisi o dello stato di sovraindebitamento non possono “avallare una lettura normativa che abbia quale faro esclusivo la tutela del debitore, dovendosi riconoscere anche la tutela del creditore pena lo stravolgimento – ed in ultima analisi, il pericolo di tracollo – del sistema economico” (Tribunale di Rovigo 24/5/16). Ciò che importa, quindi, è il bilanciamento degli interessi dei creditori, dei debitori e la ragionevole durata della procedura e che, pertanto, sembrerebbero maggiormente tutelati con l’apertura della procedura con una durata dai tre o cinque anni.

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