Cosa prevede la procedura di esdebitamento dopo le novità: la falcidia

La legge n.3/12 all’art.8 disciplina il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore statuendo che “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”.

Pertanto, il consumatore e non, può decidere di ristrutturare il proprio debito utilizzando qualsiasi forma di credito, liquidità e non e decidere le modalità e le tempistiche.

L’art.8 1-bis continua indicando che “La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo”.

L’introduzione di questo articolo ha comportato un forte incentivo alle procedure di sovraindebitamento. Questa possibilità di falcidia sembrerebbe riguardare, unicamente, i debiti del consumatore – ed parrebbe escludere le altre procedure.

Tuttavia, se la falcidia non fosse applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, non verrebbe tutelato il principio della par condicio creditorum in quanto verrebbe soddisfatto in miglior modo ed con prevalenza, un creditore piuttosto che l’altro.

A fondamento di quanto sopra appena esposto, troviamo in molteplici sentenze tra cui una  del Tribunale di Firenze del 3/7/18: “nessuna tutela particolare (…) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendio”, che “tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri”.

Da quanto sopra, si ritiene che vi sia l’inopponibilità della cessione del quinto alle procedure di sovraindebitamento.

Il Tribunale di Firenze, infatti, ha chiarito che “il decreto di omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi”, e che “il decreto di omologa deve ritenersi equiparato all’atto di pignoramento, ciò che non consente al cessionario di far valere l’acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento, atteso che l’effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione ad un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità, a causa dell’effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento”.

Si evidenzia che nonostante l’introduzione della falcidia nell’art.8 1 bis, i predetti principi sono stati applicati, negli anni, a tutte le procedure di sovraindebitamento – anche alla Liquidazione del patrimonio.

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