Cosa prevede la legislazione italiana in relazione al possesso di animali esotici.

Premessa.

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato la proposta di modifica dell’articolo 9 della Costituzione, presentata dal Movimento 5 stelle, allineandosi così con il sopracitato Trattato dell’Unione Europea. 

Le modifiche porteranno all’integrazione dell’articolo 9 della nostra Carta fondamentale inserendo quanto segue: “La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”, questi i principi fondamentali. Questo aspetto veniva trattato in un precedente articolo in merito al benessere animale. 

A fronte di una tutela generale dell’ecosistema e del benessere delle specie animali, è utile specificare che esiste una particolare categoria di animali, ovvero, quelli esotici che richiedono uno sguardo e una normativa particolare.

La convenzione Washington.

La facoltà di possedere animali esotici nella propria abitazione è regolata da un accordo inerente al “commercio internazionale di specie a rischio di estinzione (Cites)” o Convenzione di Washington. L’accordo vieta “l’importazione, la riesportazione, il trasporto, la vendita, l’esposizione e la detenzione degli animali protetti

Quali soni gli animali considerati esotici?

Una domanda banale, ma a cui deve essere data risposta per capire esattamente quali animali siano coinvolti: “tra questi, pappagalli, scimmie, rettili, felini e animali selvatici come daini, cinghiali o volpi, oltre ad animali impagliati, gusci di tartaruga o pelo di felini”. 

Per chi volesse possedere un animale esotico in casa esistono procedure da seguire, in primis, rivolgendosi al Corpo Forestale dello Stato o al Ministero dello Sviluppo economico per consultare la documentazione relativa alla Cites, per ricercare l’animale prescelto e ottenere un’autorizzazione al possesso dell’animale.

Il mercato nero degli animali.

 È prassi spiacevole quella di non ottemperare alle linee guida emanate dai singoli Stati in materia e aggirare il sistema mediante acquisti in mercati paralleli, noti anche come “mercato nero”, espressione che evoca di per sé un ambito losco e senza regole, il cui unico scopo è il profitto senza avere cura del benessere degli animali coinvolti né dell’ecosistema in cui si andrà ad introdurre l’animale. 

Questo aspetto – di notevole importanza – viene poco considerato dall’opinione comune, che non avverte come pericolo quella di introdurre una nuova specie in habitat non pertinenti potendo innescare notevoli danni per altre specie o per il nuovo ambiente.

È utile ricordare che chi acquista un animale esotico sul mercato nero che è incluso nella convenzione internazionale di cui sopra, si rende passibile di ricevere una multa molto “salata”, nonché di vedersi – ovviamente – la confiscato l’animale e, in caso di recidiva, l’arresto da tre mesi a due anni. 

Situazione italiana.

Per quel che riguarda gli animali esotici e selvatici il Senato ha approvato definitivamente la legge di delegazione europea recependo così il Regolamento dell’Unione Europea relativo alla loro detenzione e importazione: pipistrelli e pangolini, rettili e anfibi e tutti gli animali esotici non potranno essere più importati e detenuti in Italia.

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