Come trattare i contratti pendenti nel Fallimento 

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Come il Curatore sceglie la prosecuzione o meno dei contratti

La regola generale degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti è indicata all’art.72 della Legge Fallimentare: “Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell’articolo 72 bis.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis del codice civile, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’articolo 2775 bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente”.

Ci si è chiesti se il Curatore sia obbligato o meno a compiere un atto formale nel decidere se proseguire o meno nei rapporti pendenti. La Corte di Cassazione, con sentenza n.19035/2010 ha stabilito che il Curatore può decidere di far proseguire o meno i rapporti pendenti, anche senza l’utilizzo di un negozio formale: “L’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell’autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore”. Ovviamente, ci saranno diverse conseguenze, a seconda delle diverse fattispecie che si presenteranno avanti al Curatore. Per esempio, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che: “La mancata scelta da parte del curatore fallimentare se subentrare o sciogliersi da un contratto pendente ai sensi dell’art. 72 l.fall. ostacola, nell’ambito di un concordato fallimentare con assuntore, la successione di quest’ultimo nel contratto pendente a meno che il piano concordatario non preveda specifiche pattuizioni di segno contrario” (Cass.n.12642/20).

Nel caso di scioglimento del contratto, la parte contraente, potrà richiedere il suo eventuale credito mediante istanza di ammissione al passivo.

Il Curatore, non potrà compiere alcuna scelta davanti ai contratti con effetti reali nei seguenti casi:

  1. di esecuzione della prestazione;
  2. in cui l’azione di risoluzione trascritta – quando previsto – sia già stata esercitata prima della dichiarazione di fallimento;
  3. di preliminari di immobili trascritti ad uso imprenditoriale o abitativo.

Il primo comma dell’art.72 L.F. statuisce la regola generale della sorte del contratto in caso di fallimento, vale a dire, la sospensione. Tuttavia, tale regola generale si applica, altresì, ad ulteriori contratti quali: preliminari di compravendita immobiliare art.72 III comma, leasing con fallimento dell’utilizzatore art.72 quater L.F., vendita con riserva di proprietà in caso di fallimento del compratore art.73 L.F., contratti ad esecuzione continuata o periodica art.74 L.F., mandato in caso di fallimento del mandante art.78 L.F.

Accanto alla sospensione del contratto vi sono ulteriori possibili conseguenze ai contratti in essere quali, lo scioglimento e la continuazione. pertanto, è evidente che la Legge Fallimentare disciplina in modo diverso i differenti contratti.

Di maggiore rilevanza si ritiene debba essere data al nuovo Codice della Crisi d’Impresa che, all’art.172 CCII e ss. disciplina gli effetti della Liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti.

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