Colpa medica e inquadramento del danno

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La colpa medica

Le tipologie di danno risarcibile in conseguenza di responsabilità medica sono numerose: richiamiamo, a mero titolo esemplificativo, il danno derivante da errore diagnostico, quello derivante da errore terapeutico, quello derivante da omessa vigilanza e così via.

In linea generale, però, può dirsi che i casi di responsabilità medica sono quelli connessi alla causazione di un danno c.d. “iatrogeno” ossia una lesione alla salute psico-fisica determinata dalla colpa del singolo medico, dalla carenza o vizio strumentale della struttura sanitaria oppure, ancora, dalla carenza di un valido consenso informato.

La sussistenza del requisito della colpa e il grado di colpa vengono valutati caso per caso; dovrà valutarsi la divergenza tra la condotta effettivamente tenuta dal sanitario e quella che si sarebbe dovuta tenere in base alla norma cautelare/linee guida, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, le eventuali ragioni di urgenza legate al caso concreto ecc.

La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd Legge Gelli-Bianco) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 590sexies rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, che abroga definitivamente l’art. 3, comma 1, della legge 189/2012, avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico.

Detto articolo prevede, infatti, che “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.”.

L’intenzione della nuova norma è quella di favorire la posizione del medico, limitando le ipotesi di responsabilità penale, ferma restando – però – la responsabilità civile: in breve, viene meno la punibilità del medico quando, nel caso di lesioni provocate da imperizia (quindi lesioni colpose o omicidio colposo), lo stesso si sia attenuto alle linee guida.

Sul punto è opportuno precisare che professionista e struttura sanitaria rispondono in “maniera diversa”: la struttura risponderà dei fatti illeciti posti in essere dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale mentre il professionista esercente la professione sanitaria che, invece, risponderà delle proprie condotte secondo le regole della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c..

Il danno risarcibile

Si apre, quindi, una differente qualificazione del “danno risarcibile” sulla base del fatto che tale danno venga imputato alla struttura oppure al professionista.

Per quanto riguarda la struttura sanitaria, in tema di danni cagionati con colpa, il danno risarcibile sarà limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui l’obbligazione contrattuale è sorta.

Per quanto riguarda, invece, il singolo professionista, ai soli fini della determinazione del danno, la legge Gelli-Bianco impone al Giudice di tener conto del grado di omessa adesione della condotta del professionista alle linee guida e alle buone pratiche mentre, ai soli fini della quantificazione del danno, la medesima legge prevede che il Giudice faccia riferimento alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private.

È però essenziale ricordare che l’esercente la professione sanitaria – anche nel momento in cui la sua condotta colposa abbia determinato lesioni personali ad un paziente – potrà avvalersi della causa di esclusione della punibilità introdotta dalla legge Gelli qualora:

  • L’evento si sia verificato a causa di imperizia, rimanendo escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza e a prescindere dal grado di colpa, che sia questa lieve o grave;
  • Siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico assistenziali (cd. ars medica);
  • Le linee guida o le buone pratiche risultino adeguate al caso di specie in ragione delle caratteristiche specifiche che il medesimo presenta.

Avv. Giulia Invernizzi

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