Carte regalo: come viene disciplinata l’iva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 147 del 3 marzo 2021, ha definito che le carte regalo hanno tutti i requisiti per essere dei buoni corrispettivi multiuso e l’operazione rilevante ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto non è la sua emissione, ma il suo utilizzo per acquistare i singoli beni sui siti di e-commerce o presso i punti vendita.

L’istante in cui l’IVA diventa esigibile è sull’acquisto dei prodotti e non sull’acquisto del buono.

Il dubbio era posto sulla configurazione della carta regalo ai fini IVA e se poteva essere trattata come un buono corrispettivo multiuso che, sotto esame dell’Amministrazione finanziaria ha chiarito nel seguente modo:

dalle condizioni contrattuali che disciplinano l’utilizzo della carta regalo…. emerge che la stessa assume le caratteristiche di un buono-corrispettivo ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, la cui ostensione da parte del possessore presso i punti vendita stabiliti nel territorio dello Stato dà un diritto all’acquisto del prodotto scelto dal cliente (possessore del buono), nei limiti e fino a concorrenza del saldo positivo della Carta”.

Nell’interpello, l’Agenzia delle Entrate definisce un buono corrispettivo uno “strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

Questa definizione viene sancita dall’art. 6 bis del Decreto IVA, che a sua volta, suddivide due tipologie di buoni corrispettivi:

  • monouso: istante della sua emissione si conosce la disciplina IVA da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi che da diritto a tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione: natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi;
  • multiuso: istante della sua emissione non è nota la disciplina applicabile.

La condizione chiave è la disponibilità delle informazioni utili e fondamentali per conoscere quale tassazione applicare nell’istante dell’emissione del buono corrispettivo o all’istante del riscatto qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

Di fatti, le carte regalo, per gli acquisti su siti internet o nei negozi, sono classificabili come buoni corrispettivi multiuso perché dalle condizioni di utilizzo si deduce che all’istante dell’emissione del buono non si conosce né la tipologia di bene acquistabile (telefonia, elettronica, capi di abbigliamento, accessori), né la quantità, né l’aliquota prevista. 

L’Agenzia delle Entrate conclude, nella risposta all’interpello n. 147 del 3 marzo 2021, che “dalla qualificazione del buono come multiuso discende che l’operazione diventa rilevante e la relativa imposta sul valore aggiunto esigibile, non quando la Carta Regalo viene emessa, bensì quando la stessa viene utilizzata dal possessore – presso i punti vendita indicati – per l’acquisto dei beni”.

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