Bonus matrimonio 2020

 

Cos’è il bonus matrimonio

Il bonus matrimonio è un’agevolazione, rivolta alle coppie di novelli sposi che abbiano contratto matrimonio civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.

A chi spetta il bonus matrimonio

L’agevolazione economica è destinata ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

In particolare, il bonus spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza e ai dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile ex Legge n. 76/2016
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile
  • siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro

Attenzione, l’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti; aziende agricole; settore commercio e settore del credito; assicurazioni; enti locali e statali.

Ammontare del bonus

L’assegno per il congedo matrimoniale varia da 7 a 8 giorni di retribuzione, a seconda della categoria di lavoratore, in particolare:

  • per gli operai e apprendisti, l’importo è pari a 7 giorni di retribuzione;
  • per i lavoratori a domicilio, l’importo è pari a 7 giornate di guadagno medio giornaliero.
  • per i marittimi, l’importo è pari a 8 giornate di salario medio giornaliero.

In tutti e tre i casi, dalla retribuzione giornaliera occorre detrarre la percentuale a carico del lavoratore sarà pari al 5,54%.

Cumulabilità del bonus 

Attenzione, l’assegno non sarà cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (c.d. NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione. In questi casi sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.

Come presentare la domanda

  • I lavoratori occupati dovranno presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile.

Questi soggetti presenteranno la domanda al datore di lavoro allegando il certificato di matrimonio/unione civile o lo stato di famiglia con i dati dell’atto rilasciato dall’autorità comunale o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio/unione.

  • I lavoratori disoccupati dovranno invece presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile. Questi presenteranno la domanda attraverso il servizio on line dedicato.

Come viene erogato il bonus

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso l’Ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, sul codice IBAN indicato nella domanda dal lavoratore.

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