Bilancio e congelamento delle perdite significative nel 2020

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In seguito a questa crisi pandemica ed economica, molte società presenteranno un bilancio d’esercizio 2020 con delle perdite.

Le perdite, se significative, possono essere sottoposte a una sospensione, o meglio ad un trattamento transitorio in deroga.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 23/2020, definito decreto Liquidità, convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020 e riscritto dall’art. 1, comma 266 della Legge di Bilancio 2021, definisce la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento a causa di perdite significative, a cui sono sottoposte le società di capitali, se emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020; l’obbligo di adottare le misure necessarie, previste dal codice civile, slitta al quinto esercizio successivo, creando un periodo “congelato” di 5 anni, durante il quale, l’impresa ha modo di ricostruire l’integrità del proprio Patrimonio Netto, senza obblighi conservativi.

Quindi, l’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce, che “nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

In pratica, se il bilancio 2020 chiude con una perdita superiore al terzo del capitale, gli amministratori hanno l’obbligo di convocare l’assemblea e presentare l’informativa sulla situazione della società, ma piuttosto che deliberare il reintegro o la riduzione, possono decidere di rinviare la decisione all’assemblea che approva il bilancio degli esercizi successivi fino al massimo del quinto successivo, fino al 31 dicembre 2025.

La contabilizzazione della perdita 2020 va inserita nella voce del passivo patrimoniale “VIII – Utile (perdite) portato a nuovo”, separatamente da altre perdite portate a nuovo che non sono ammesse a tale agevolazione. L’informativa, come richiesto dall’art. 6 comma 4, in nota integrativa prevede espressamente una distinta indicazione.

La disposizione, però, presenta delle perplessità di interpretazione. È chiaro in merito alle perdite significative emerse nel 2020 a causa del Covid, ma il punto sorge sulla gestione di eventuali perdite che potrebbero insorgere nei quattro anni successivi. Il dubbio risale sui commi da 1 a 3 che parla di “perdite sospese” iscritte nel patrimonio netto anche se derivanti da esercizi diversi dal 2020.

Dai dubbi interpretativi, emergono nuove considerazioni, come il fatto che una società, per massimizzare l’agevolazione, potrebbe essere incentivata a far apparire nell’esercizio in corso al 2020 una maggiore perdita, anticipando ogni svalutazione e accantonamento che potrebbero in casi dubbi esser compiuti anche in esercizi successivi perché solo la perdita del 2020 può godere del congelamento. Inoltre, dal punto di vista pubblicitario, la società ha vantaggi di immagine nell’attribuire alla pandemia la colpa di inefficienze e andamenti negativi che non hanno in realtà relazione con il Covid. In aggiunta, il rapporto della disposizione normativa in parola con l’altra disposizione contenuta nel Decreto Agosto n. 104/2020, convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, con la quale ai sensi dell’art. 60, comma 7-bis e seguenti, solo per le società che non adottano gli IFRS, si permette di non imputare ammortamenti al conto economico dell’esercizio 2020 consentendone, in ogni caso, la piena deducibilità fiscale, con accantonamento degli ammortamenti non imputati a riserva.

Le considerazioni appena descritte potrebbero far apparire un’incompatibilità, perché si cerca di “coprire” la perdita di esercizio non stanziando ammortamenti e rinviando la copertura dell’eventuale perdita, che comunque può emergere dal conto economico 2020, a tempi futuri.

Rimaniamo in attesa di ricevere delle novità e dei provvedimenti più chiari e dettagliati, in modo che si evitano e non insorgano dei dubbi interpretativi.

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