Beni del fallito sottoposti a sequestro preventivo penale

E’ dibattuto da anni se in presenza di sequestro preventivo penale sui beni appartenenti al fallito il Curatore sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro dei beni confiscati.

Con la sentenza n. 45936 del 26.09.2019 la Corte di Cassazione a sezioni Unite si è pronunciata così: “il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale.” e ciò indipendentemente dal fatto che il vincolo sia stato disposto prima o dopo alla dichiarazione del fallimento.

Prima di capire come negli anni la giurisprudenza prevalente si è conformata a tale conclusione è opportuno fare un excursus in merito agli Istituti del sequestro preventivo e della confisca.

Il sequestro preventivo 

L’art. 321 c.p.p. disciplina l’istituto del sequestro preventivo e ai sensi di tale articolo esso è una misura cautelare reale e viene disposto nel caso in cui si ravvisa il pericolo che, avendo a disposizione il possesso del bene relativo al reato, si possano aggravarne o protrarne nel tempo le sue conseguenze o si possano commettere ulteriori reati.

Con il sequestro preventivo quindi si vuole privare il soggetto che ha commesso il reato della disponibilità del bene.

La richiesta di sequestro viene avanzata dal pubblico ministero e sarò il giudice competente poi a doversi pronunciare nel merito disponendo con decreto motivato il sequestro preventivo.

Prima della pronuncia il giudice è tenuto ad effettuare delle indagini preliminari.

Se nel corso delle indagini preliminari si ravvisa l’urgenza di non poter attendere il decreto del giudice potrà essere lo stesso pubblico ministero a disporre il sequestro con decreto motivato.

Al sequestro può procedere anche la polizia giudiziaria e in tal caso questa dovrà chiederne la convalida al pubblico ministero entro 48 ore dal sequestro.

Ai sensi del comma tre-teril sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.”

La confisca

La confisca è una misura di sicurezza ed è disciplinata dall’art. 240 c.p. e può essere ordinata qualora le cose oggetto di confisca servano o sono state destinate a commettere il reato o sono il prodotto o il profitto dello stesso reato.

Nella confisca i beni vengono espropriati a favore dello Stato e a differenza del sequestro preventivo penale è del tutto svincolata dall’ipotesi di pericolosità sociale del reo o dalla pericolosità della cosa.

Revoca del sequestro dei beni confiscati

Con la dichiarazione di fallimento al curatore fallimentare è conferita la disponibilità di tutti i beni di proprietà del fallito alla data di fallimento e tra questi rientrano anche quei beni oggetto di sequestro.

Il Curatore dovrà amministrare e conservare tali beni nell’interesse dei creditori. 

La questione se il Curatore fallimentare sia legittimato o meno a chiedere la revoca del sequestro preventivo e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, qualora il vincolo sia stato deciso in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, è stata oggetto di diverse pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite con la Sentenza n. 11170 del 25.09.2014 e successivamente con la Sentenza n. 42469 del 12.07.2016 hanno escluso la possibilità per la curatela di proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro preventivo in quanto il Curatore fallimentare non può considerarsi titolare dei beni posti sotto sequestro. Qualora invece la dichiarazione di fallimento sia stata disposta prima del sequestro essendo i beni già nella disponibilità del Curatore questi è legittimato ad impugnare il provvedimento del giudice penale.

La Corte poi, invece, con la Sentenza n. 45936 del 26.09.2019 ha confermato che la Curatela è legittimata a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale anche se il sequestro è stato disposto prima della dichiarazione di fallimento in quanto la dichiarazione di fallimento attribuisce al Curatore fallimentare la disponibilità dei beni di proprietà del fallito compresi quindi quelli sottoposti a sequestro preventivo penale.

Anche il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al lgs. n. 14/2019 riconosce al Curatore della liquidazione giudiziale all’art. 318 c.c.i., in modo espresso, la legittimazione a richiedere al giudice la revoca del sequestro preventivo dei beni ricompresi nell’attivo del fallimento.

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