Bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice

Le diverse fattispecie di bancarotta si possono classificare in base a tre distinti criteri:

I soggettivi attivi del reato fondano la differenza tra BANCAROTTA PROPRIA, commessa dall’imprenditore individuale nonché dai soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo o in accomandita semplice, e BANCAROTTA IMPROPRIA O SOCIETARIA , commessa dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società. 

L’elemento soggettivo del reato fonda poi la distinzione tra BANCAROTTA FRAUDOLENTA e BANCAROTTA SEMPLICE, laddove la prima è connaturata dalla volontà di spogliare il patrimonio sociale a danno dei creditori sociali, mentre la seconda può essere caratterizzata da semplice colpa, qualora l’imprenditore abbia eroso il patrimonio sociale tramite operazioni azzardate o comunque connotate da imprudenza.

Da ultimo, il momento di commissione del fatto di reato in relazione alla sentenza dichiarativa di fallimento rileva ai fini della distinzione fra BANCAROTTA PREFALLIMENTARE ovvero POST-FALLIMENTARE.

Da notare, poi, come un’altra distinzione importante riguarda la BANCAROTTA PATRIMONIALE E DOCUMENTALE, a seconda che il mezzo per sottrarre il patrimonio sociale alla garanzia dei creditori sia rappresentato da una condotta distrattiva o passi invece da una irregolare tenuta delle scritture contabili.

La distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta è particolarmente rilevante per quanto concerne la bancarotta documentale, declinabile in entrambe le fattispecie di reato.

Interessante, sul punto, quanto statuito dalla recente sentenza Cassazione V Sezione Penale n. 27598 del 06/10/20 secondo cui la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in base all’elemento soggettivo del reato che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale l’elemento soggettivo del reato deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale.

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