Azienda agricola e Sovraindebitamento Legge 3/12

Secondo i dati di Unionecamere – Infocamere e Istat “indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 2018”, in Italia, nell’anno 2018, le imprese agricole attive erano 718.446. Tra queste imprese, quelle produttrici di latte bovino erano 36.742 con una raccolta di latte di 120.707.502 quintali.

A causa dei cambiamenti climatici, le difficoltà a vendere i prodotti agricoli sui mercati, l’aumento dei costi di produzione, la resistenza nell’accesso del credito e le mute per le quote latte, hanno provocato l’indebitamento e la chiusura di molte aziende agricole.

Com’è noto, queste società non sono fallibili e possono accedere unicamente alla procedura ristrutturazione di cui all’art.182 bis della Legge Fallimentare n.267/42 – e non anche alle ulteriori procedure concorsuali.

Come un’azienda agricola può risanare i propri debiti? Qual è la corretta procedura da seguire?

Tuttavia, esistono due strumenti che permettono alle aziende agricole di poter avere l’effetto dell’esdebitazione, intesa quale cancellazione dei debiti.

  1. L’accordo di composizione della crisi;
  2. La liquidazione del patrimonio.

Per ciò che riguarda l’accordo di composizione, al fine di ottenere l’omologazione del Giudice, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali la proposta del debitore prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione (art.11 comma 2 L.3/12).

Diversamente, per ciò che concerne la Liquidazione del Patrimonio, non sarà necessaria la percentuale richiesta per la procedura di accordo di composizione. Questo perché l’azienda agricola metterà a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio.

Il compito di scegliere una procedura, piuttosto che un’altra, spetta al debitore seguito da professionisti specializzati, capaci di dare il miglior consiglio per l’azienda stessa, per il titolare e i soci.

Quali sono i requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento?

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

  1. a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; 
  2. b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; 
  3. c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 
  4. d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

(d-bis) ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

(d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

(d-quater) limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Quali sono i vantaggi del sovraindebitamento per l’azienda agricola?

Nell’ipotesi in cui l’azienda agricola opti per l’accordo di composizione della crisi, potrà sanare – in un congruo arco di tempo prestabilito – i propri debiti. In tal modo l’azienda potrà riavviarsi e continuare la propria attività.

Nel caso in cui, invece, l’azienda agricola scelga di intraprendere la strada della Liquidazione del Patrimonio, potrà ottenere una riduzione o addirittura l’azzeramento dei propri debiti per poi ricominciare una nuova vita da capo.

L’art.14 terdecies della Legge 3/12 prevede i casi che escludono l’esdebitazione:

  1. quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; 
  2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

L’esdebitazione non opera: 

  1. a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; 
  2. b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  3. c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

 Infine – al fine di ottenere l’esdebitazione – si richiede un certo comportamento al debitore, vale a dire:

  1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 
  3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda
  4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16; 
  5. abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attivita’ produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; 
  6. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

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