Antiriciclaggio: procedure per il sistema di interconnessione ue

Il 2 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea il Regolamento UE n.369/2021, il quale la Commissione determina le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali relativa alla direttiva UE 849/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’Antiriciclaggio.

Il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi è denominato BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) ed entrerà in vigore in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea a partire dal 22 marzo. 

L’istituzione del sistema BORIS, in linea con le disposizioni della V direttiva Antiriciclaggio, svolgerà un collegamento dei registri centrali degli Stati membri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva presupponendo il coordinamento di sistemi nazionali che presentano caratteristiche tecniche diverse. Si definisce un regolamento che istituisce un sistema di interconnessione tra i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’art.22, par. 1, della direttiva UE n.1132/2017.

Il registro dei titolari effettivi comunica con la piattaforma centrale europea le seguenti informazioni:

  • il numero d’iscrizione nazionale e, per le società, l’identificativo unico europeo (EUID) loro attribuito nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS);
  • il numero di registrazione della società, nel caso in cui quest’ultimo sia diverso dal numero d’iscrizione nazionale. 

Utilizzando il numero d’iscrizione nazionale e il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d’iscrizione nazionale, gli utenti qualificati del sistema BORIS devono esser in grado di trovare società, altri soggetti giuridici, trust o istituti affini.

Nel regolamento viene precisato che gli Stati membri possono stabilire di non indicare il numero d’iscrizione nazionale per i trust o gli istituti giuridici affini. Tale deroga viene applicata solo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di operatività del sistema decentrato BORIS.

QUALI SONO I DATI DA SCAMBIARE?

Il regolamento identifica l’insieme delle informazioni, contenute nei registri nazionali riguardanti una società, altro soggetto giuridico, trust o tipo affine di istituto giuridico, destinato a confluire nel database digitale europeo, definito “record sulla titolarità effettiva”.

Il record sulla titolarità effettiva include:

  • dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, 
  • dati sul/sui titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, e su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari.

In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, i dati sul profilo includono informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull’indirizzo di registrazione e sul numero d’iscrizione nazionale.

Oltre alle informazioni minime obbligatorie, citate nell’art. 30 par. 5 e all’art. 31 par. 4 della Direttiva UE 849/2015, come titolare effettivo, interesse beneficiario e identità del titolare effettivo, ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive. 

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