Animali in condominio: cosa bisogna sapere.

regole condominio

Il presente articolo si propone di chiarire alcuni punti fondamentali che interessano le – frequenti – questioni che sorgono tra condomini e animali.

Il quadro normativo in cui si inseriscono queste dinamiche di coabitazione ha come base di partenza l’impossibilità del condominio di vietare la presenza e il possesso di animali domestici nello stabile, come cani e gatti, i quali si annoverano come esseri viventi parte del nucleo familiare. 

Nella Riforma del Condominio è presente l’espressione generica “animali domestici”, ma si tratta di un’accezione che non determina di che tipo di animale si tratti, in quanto secondo il Regolamento n. 988 del 26 maggio 2003 si identificano come animali domestici le seguenti specie:

  • cani
  • gatti
  • furetti
  • invertebrati (esclusi crostacei e api)
  • pesci tropicali decorativi
  • anfibi e rettili
  • uccelli (esclusi alcuni volatili disciplinati da specifiche direttive)
  • roditori e conigli domestici.

Un condominio non può vietare la loro presenza all’interno dello stabile, a meno di non ledere i diritti personali e individuali dei loro proprietari o parimenti, tutti i condomini dovrebbero vietare all’unanimità la presenza di animali nello stabile stesso, poiché in mancanza di un’opinione espressamente condivisa, tale clausola è nulla. in merito al divieto di presenza di animali all’interno degli spazi comuni, la clausola può essere annullata. 

Nel caso il condominio applichi una clausola, l’interessato potrà fare ricorso presso un giudice di pace, entro 30 giorni dalla data della deliberazione; nel caso non vi fosse stata alcuna riunione e conseguente delibera, il ricorso al giudice di pace non dovrebbe essere nemmeno esperito stante la nullità di per sé di tale disposizione.

Tale divieto potrebbe anche essere inserito nel contratto di locazione di un appartamento, in quanto il proprietario è legittimato a inserire legalmente predetta clausola, ma tale preclusione opererebbe solo tra conduttore e locatore, non per l’intero condominio.

Gli spazi comuni.

Per quanto concerne gli spazi comuni, gli animali non possono circolare liberamente all’interno degli stessi come androni o scale, poiché i padroni devono mantenere i propri animali al guinzaglio o dotarsi di museruola, quale strumento di prevenzione che è riservato soprattutto ai cani che appartengono alla lista delle razze considerate “pericolose”.

In seconda istanza, il padrone o il possessore deve garantire idonea pulizia in caso di imbrattamento di locali comuni, poiché il decoro e l’igiene degli spazi comuni deve essere garantito agli altri condomini; inoltre i danni a cose e persona, che potrebbero anche accidentalmente derivare dall’animale domestico presente in condominio, devono essere risarcito dal proprietario dell’animale o da chi, in quel momento, ne ha la custodia. Nel caso, invece, di lesioni a persone o altri animali, il padrone dovrà rispondere sia economicamente che in sede penale. 

Un altro diritto condominiale può essere identificato nel “diritto alla quiete”, poiché, l’abbaiare del cane non deve superare i limiti della tollerabilità. Premettendo che l’abbaio è un diritto esistenziale del cane, l’articolo 659 c.p. che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”, quindi sarà onere del condomino interessato rimanere nei corretti parametri di tollerabilità e reciproca convivenza.

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