Affido familiare e responsabilità genitoriale

L’affidamento esclusivo: misura eccezionale.

Le norme di riferimento per l’affidamento esclusivo.

I casi relativi all’affidamento dei figli sono disciplinati agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. Il filo rosso di tali norme è che il figlio minore deve mantenere un rapporto continuativo con entrambi in genitori, siano essi separati giudizialmente o consensualmente.

Separazione dei coniugi con presenza di minori ha come regola l’affidamento condiviso. 

Il giudice può disporre in senso contrario e quindi concedere l’affidamento esclusivo a un solo genitore quando quello condiviso sia in contrasto con supremo interesse del minore stesso. Si sottolinea che l’ordinamento non prevede espressamente delle singole fattispecie.

In presenza di gravi motivi che mostrano l’inadeguatezza del genitore, è opportuno chiedere al giudice l’affidamento esclusivo per poter garantire al minore un doveroso benessere psico-fisico.

La giurisprudenza prevalente ritiene che l’affidamento esclusivo dev’essere richiesto se:

  • l’affidamento condiviso è pregiudizievole per bene del figlio;
  • l’altro genitore è incapace di curare adeguatamente il minore;
  • l figlio rifiuta il rapporto con uno dei genitori.

Casi giudiziari più noti e frequenti.

Sulla scorta delle vicende processuali in materia, è stato possibile inquadrare alcune fattispecie che pretendono l’affidamento esclusivo:

  • violenza sui figli;
  • violenza sulla moglie in presenza dei figli;
  • evidenti carenze sul piano affettivo del genitore (non provvede alla cura e all’educazione del figlio, uso di sostanze stupefacenti, comportamenti scostanti e inaffidabili);
  • se il genitore non affidatario è rimasto assente e non si è costituito nel giudizio di separazione e pertanto, non ha rivendicato il suo diritto ad esercitare il suo ruolo genitoriale né ha chiesto l’affido condiviso.
  • quando il minore, ascoltato dal giudice, riesce a spiegare i motivi per i quali preferisce essere affidato ad un solo genitore.

Predette situazioni, gravi sia sul piano affettivo che dell’assistenza economica, inducono il giudice a scegliere l’affidamento esclusivo a discapito dell’affido condiviso prevenendo possibili danni sulla sfera personale ed emotiva del minore.

Le conseguenze dell’affidamento esclusivo.

Nell’affidamento esclusivo, il genitore affidatario detiene la responsabilità genitoriale. Nonostante questo, il rapporto tra il figlio e l’altro genitore deve provare ad essere mantenuto, ad esempio partecipando e collaborando su decisioni importanti nell’interesse dei figli.

Il genitore non affidatario mantiene sempre il diritto-dovere di vigilare e provvede all’educazione ed al benessere del figlio, poiché l’affido esclusivo non comporta la perdita della responsabilità genitoriale. Infatti, nonostante non sia indicato come il genitore affidatario può, anzi, deve ricorrere all’autorità giudiziaria nel dubbio chele decisioni assunte dall’altro in via esclusiva, siano contrarie e deleterie per il minore, poiché il suo benessere è elevato rispetto ai restanti bilanciamenti di rapporto tra le parti.

Permane dunque il nucleo primario dell’essere genitore e non può venire meno la cura per il figlio, nonostante l’organo giudicante si sia espresso, sulla base di evidenze, nell’assegnare un ruolo esclusivo ad un solo genitore.

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